01/04/2026
Art. 71Art. 94Art. 95Art. 98Art. 106

Consiglio di Stato: Non è legittimo l’incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di esclusione post-proposta di aggiudicazione senza motivazione specifica

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto l’incameramento automatico della cauzione provvisoria nei confronti di All Medical S.p.A., esclusa da una gara per violazione fiscale definitivamente accertata, perché tale escussione non era stata adeguatamente motivata in relazione all’effettivo pregiudizio arrecato alla procedura di gara. È stato invece confermato che la semplice segnalazione ANAC non è autonomamente impugnabile. La decisione ha anche annullato la clausola della lex specialis che prevedeva di default l’incameramento della cauzione in caso di esclusione dopo la proposta di aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema dell’automatismo nell’escussione della cauzione provvisoria nel nuovo Codice degli Appalti e dell’interpretazione delle relative norme alla luce della giurisprudenza europea. All Medical era stata esclusa dopo la proposta di aggiudicazione per una violazione fiscale superiore alla soglia prevista; la stazione appaltante aveva disposto l’automatico incameramento della cauzione, richiamando sia il Codice degli Appalti (art. 106, comma 6) sia la lex specialis. Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che, sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la norma nazionale deve essere interpretata nel senso che NON può esserci incameramento automatico della cauzione dopo la proposta di aggiudicazione (ossia in fase di verifica requisiti) se non è puntualmente motivato il concreto danno o pregiudizio subito dall’amministrazione. La semplice esclusione, senza verifica e motivazione sul punto, non basta. La ratio è il rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza europei. Per contro, la segnalazione ANAC resta atto non autonomamente impugnabile. La sentenza quindi annulla sia il provvedimento di incameramento sia la parte della lex specialis che prevedeva l’automatismo, e compensa le spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo disciplina la procedura aperta seguita nella gara oggetto di contestazione, che consente la partecipazione di qualsiasi operatore economico e prevede termini minimi per la presentazione delle offerte. Viene citato per contestualizzare il tipo di gara a cui ha partecipato All Medical.

Articolo 94

L’articolo è centrale perché individua le cause di esclusione automatica, tra cui le gravi violazioni fiscali definitivamente accertate. All Medical è stata esclusa ai sensi di questa norma, per una violazione superiore alla soglia di gravità prevista. La sentenza riconosce la legittimità dell’esclusione, ma non del conseguente automatico incameramento della cauzione.

Articolo 95

L’articolo riguarda le cause di esclusione non automatica. È richiamato per completare il quadro delle verifiche sui requisiti generali di partecipazione richieste ai concorrenti, ma nella vicenda la causa determinante di esclusione è quella automatica di cui all'art. 94.

Articolo 98

L’articolo è menzionato nel contesto della richiesta di verifica dei requisiti generali, tra cui anche quelli relativi agli illeciti professionali gravi. Nella fattispecie non risulta direttamente rilevante ma entra nel perimetro dei controlli ex art. 94-95-98 invocati dalla stazione appaltante.

Articolo 106

È l’articolo cardine della pronuncia: disciplina la garanzia provvisoria e la sua escussione. La sentenza chiarisce che la previsione dell’art. 106, comma 6, deve essere interpretata in modo conforme alla giurisprudenza europea e non autorizza l’incameramento automatico della cauzione provvisoria nei casi di esclusione dopo la proposta di aggiudicazione se non ricorre un concreto pregiudizio e una motivazione puntuale, indipendentemente da quanto previsto nel disciplinare di gara.

Articoli di riferimento