Consiglio di Stato: corretta interpretazione dei criteri 'filiera corta' e 'chilometro zero' e legittimità dell'aggiudicazione in gara pubblica per distributori automatici nelle scuole di Bolzano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TRGA Bolzano che ha riconosciuto la legittimità dell'aggiudicazione a favore di We You S.r.l. nella gara per l’affidamento della gestione dei distributori automatici nelle scuole, nonostante alcune correzioni sul punteggio premiale relativo ai prodotti da 'filiera corta'. La sentenza approfondisce le modalità di calcolo del punteggio secondo i criteri ambientali minimi (CAM) e la disciplina sulla filiera corta e chilometro zero, ribadendo che la verifica della corrispondenza tra offerta e criteri di gara deve avvenire in fase di gara e non solo in esecuzione. L'appello di IVS Italia è stato in larga parte respinto, confermando la legittimità dei metodi di valutazione e della graduatoria finale.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta molteplici tematiche tipiche delle gare pubbliche. In primo luogo, il Consiglio di Stato stabilisce che il decreto di affidamento successivo all’aggiudicazione formale è atto meramente esecutivo, per cui l’onere di impugnazione ricade sull’atto di aggiudicazione. In secondo luogo, la sentenza chiarisce che la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla lex specialis in relazione ai punteggi premiali (es. filiera corta, chilometro zero) è attività che spetta alla fase di valutazione delle offerte, non potendosi limitare la stazione appaltante alle sole dichiarazioni dei concorrenti. Nel merito interpretativo, è rigettata la tesi secondo cui ogni variante di gusto costituisca prodotto autonomo per il raggiungimento delle soglie minime dei prodotti 'CAM', affermando invece che conta la categoria merceologica individuata dal paniere allegato agli atti di gara. In materia di filiera corta, il Consiglio di Stato riforma parzialmente la sentenza di primo grado, precisando che il calcolo degli intermediari in filiera va riferito all’intera catena produttiva, non solo all’ultimo trasformatore, con effetto di riduzione del punteggio per We You S.r.l.; tuttavia, ciò non comporta un ribaltamento del risultato di gara. Infine, la sentenza ribadisce la correttezza della riparametrazione applicata ai punteggi e compensa le spese per la complessità e la peculiarità della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 17 è richiamato per ricostruire la sequenza procedimentale della gara. Il Consiglio di Stato evidenzia, sulla base di questo articolo, che la proposta di aggiudicazione, la dichiarazione di efficacia e il decreto successivo sono fasi distinte, e che solo il provvedimento di aggiudicazione, emesso al termine della verifica dei requisiti, è rilevante ai fini dell’impugnazione. L’atto successivo di affidamento è considerato meramente esecutivo ai sensi della procedura delineata dall’art. 17, che distingue tra aggiudicazione e successiva stipulazione del contratto.
L’articolo 18 è menzionato per disciplinare i tempi e le modalità di stipulazione del contratto d’appalto dopo l’aggiudicazione. La sentenza chiarisce che la stipula avviene entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, salvo eccezioni, con possibilità di deroga al termine dilatorio di trentadue giorni in casi specifici. Nel caso trattato, questi termini sono stati correttamente applicati nel disciplinare di gara e nei provvedimenti amministrativi susseguenti.
L’articolo 90 è utilizzato per chiarire l’onere informativo della stazione appaltante verso i partecipanti in merito agli esiti della procedura, agli atti di aggiudicazione e ai successivi provvedimenti. La sentenza sottolinea che la comunicazione dovuta ai sensi dell’articolo 90 riguarda il provvedimento di aggiudicazione e non l’atto meramente esecutivo di affidamento, rafforzando la ricostruzione della sequenza procedimentale e la correttezza delle impugnazioni presentate.



