Esclusione da gara d’appalto per difformità tecnica e rilievo dei requisiti minimi: il Consiglio di Stato conferma decisione di primo grado
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Bioh Group Filtrazione s.r.l. contro la sentenza del TAR Lombardia che ne aveva confermato l’esclusione da una gara per la fornitura di purificatori d’aria nelle scuole della Provincia di Varese. L’esclusione è stata determinata dalla non conformità tecnica dei dispositivi offerti rispetto ai requisiti minimi e inderogabili previsti dal capitolato di gara (in particolare su potenza elettrica massima assorbita, rumorosità e standard sulle emissioni di ozono). L’appellante invocava il principio di equivalenza e il risultato funzionale dell’offerta, ma la decisione ha ribadito che la lex specialis può esigere il rispetto assoluto di taluni parametri, non surrogabili neppure da eventuali software di limitazione. Inoltre è stato respinto anche il motivo relativo al mancato subentro nel contratto, così come la domanda di risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che, nelle procedure ad evidenza pubblica, la stazione appaltante può legittimamente escludere un concorrente se i prodotti offerti non rispettano i requisiti tecnici minimi fissati dal capitolato, che rappresentano una condizione di ammissione e non meri criteri valutativi. Nel caso esaminato, i purificatori d’aria proposti da Bioh Group Filtrazione s.r.l. non dimostravano, per ogni condizione di esercizio, di rispettare i limiti massimi di potenza e rumorosità, né la conformità alle norme tecniche sulle emissioni di ozono. Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante l’eventuale presenza di software in grado di limitare tali parametri se la conformità non risulta certa e immediata dal prodotto come consegnato, senza necessità di successive configurazioni o controlli. È stato inoltre precisato che il principio di equivalenza non consente di derogare a standard tecnici minimi tassativi e che la mancata dimostrazione della conformità comporta l’esclusione automatica. Il Collegio ha inoltre escluso che sussistesse un interesse residuo dell'appellante ai fini risarcitori, non potendo comunque ottenere il subentro o la riedizione della gara. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente.



