01/10/2025

Consiglio di Stato: legittimo bando unico senza suddivisione in lotti per gestione parcheggi comunali e servizi accessori – nessun obbligo di iscrizione ad Albo specifico per l’affidamento oggetto di gara

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Sintesi della Sentenza

La sentenza respinge l’appello di TMP s.r.l. contro il Comune di Eboli, confermando la legittimità del bando per la concessione quinquennale dei servizi di gestione dei parcheggi pubblici e connessi servizi accessori. Il Consiglio di Stato ritiene corretta la mancata suddivisione in lotti funzionali e nega che la legge di gara richiedesse requisiti aggiuntivi (come l’iscrizione ad Albo specifico per la riscossione coattiva delle entrate) non previsti espressamente. Le attività affidate all’aggiudicatario non costituivano, infatti, né accertamento né riscossione di entrate comunali, ma solo servizi accessori alla gestione dei parcheggi. Respinto, quindi, il motivo di appello basato sulla presunta illegittimità del bando e sulla pretesa indeterminatezza dell’oggetto contrattuale.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce che, nell’ambito dei servizi di gestione dei parcheggi e delle attività di supporto (come gli avvisi di violazione al Codice della Strada), non si configura l’obbligo di suddivisione in lotti funzionali quando tutte le prestazioni rientrano in un medesimo disegno organizzativo e nessuna disposizione normativa impone tale suddivisione. Il Consiglio di Stato sottolinea che la gara non prevedeva, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione nella seconda sezione dell’Albo per la riscossione delle entrate, poiché il concessionario non svolge attività di accertamento o riscossione di entrate comunali, ma semplicemente incassa le tariffe di sosta come ricavo proprio. La previsione di eventuali successivi servizi di riscossione coattiva era facoltativa e subordinata a specifica abilitazione eventualmente acquisibile anche dopo l’aggiudicazione. La sentenza ribadisce la differenza tra le attività materiali di supporto alla Polizia Municipale (preavvisi di violazione e simili) e le attività riservate agli agenti della riscossione, dissipando ogni confusione tra le due categorie. Viene infine sancita l’infondatezza delle censure relative all’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale e alla lesione della concorrenza.