Annullamento per mancata integrazione del contraddittorio in gara PNRR: obbligo di coinvolgere le Amministrazioni centrali titolari degli interventi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di La Castellese Costruzioni S.r.l. contro l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico nel Comune di Montemarano, finanziati con fondi PNRR. L’annullamento deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio in primo grado verso le Amministrazioni centrali (Ministero dell’Interno e MEF) titolari degli interventi PNRR, obbligatoria secondo la normativa speciale. La causa viene rinviata al TAR per la rinnovazione del giudizio con la partecipazione di tali amministrazioni.
Spiegazione Dettagliata
La decisione è basata sull’applicazione dello speciale rito processuale previsto per le controversie relative a interventi PNRR (art. 12-bis d.l. 68/2022), che impone di notificare il ricorso anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi, configurandole come litisconsorti necessari. Poiché ciò non è avvenuto in primo grado e il giudice non ha disposto l’integrazione, la sentenza di merito è viziata per difetto di contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Il Consiglio di Stato, in applicazione dell’art. 105 c.p.a., ha quindi annullato la decisione del TAR e rinviato la causa, compensando integralmente le spese. Le censure di merito sollevate dall’appellante (relativamente alla valutazione delle offerte, applicazione dei criteri di aggiudicazione e rispetto della lex specialis) non sono state esaminate nel merito, in quanto è stata rilevata una prioritaria ragione di rito. La sentenza richiama inoltre i principi del Codice degli Appalti per quanto concerne la digitalizzazione, i livelli di progettazione, i criteri di aggiudicazione e il soccorso istruttorio nei procedimenti di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato in relazione alla necessità di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara mediante strumenti digitali, nonché la conformità delle attività di gara al principio della digitalizzazione, soprattutto nella gestione dei documenti di gara e delle procedure amministrative.
Centrato sulle contestazioni sollevate da parte ricorrente riguardo ai requisiti progettuali e alla corretta presentazione della documentazione relativa ai livelli di progettazione e ai costi della sicurezza e della manodopera, come richiesto dalla disciplina di gara e dal Codice.
Invocato con riferimento al soccorso istruttorio e alla possibilità (o meno) di sanare vizi nella documentazione presentata dagli operatori economici; in particolare, la discussione verteva su quali elementi possono essere integrati o meno dopo la scadenza dei termini di gara, specie per offerte tecniche ed economiche.
Esaminato nella parte in cui si discute della corretta applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del bilanciamento tra qualità e prezzo, e delle regole per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche e tecniche, in relazione ai motivi di ricorso dell’appellante.



