Esclusione da gara per mancanza di iscrizione alla 'white list' dell’impresa ausiliaria: inammissibilità del ricorso per revocazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Eco.Fap s.r.l. ed Euroservice soc. coop. soc. contro la sentenza che confermava la loro esclusione da una procedura d’appalto indetta dal Comune di Cassano all’Ionio. L’esclusione era stata decisa perché l’impresa ausiliaria, coinvolta nell’avvalimento, non risultava iscritta alla 'white list' antimafia come richiesto dal disciplinare di gara. La richiesta di revocazione si basava sull’asserita omessa valutazione, nella sentenza impugnata, della durata ultratriennale di un contratto di affitto di ramo d’azienda tra ausiliata e ausiliaria; secondo le ricorrenti ciò avrebbe reso irrilevante il requisito contestato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione già esaminata e considerata giuridicamente irrilevante: la mancata iscrizione alla 'white list' della società ausiliaria resta, a norma di legge e lex specialis, causa di esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’assenza di un vero errore di fatto revocatorio nella sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato precisa che il requisito della iscrizione alla 'white list' antimafia è imposto a tutte le imprese coinvolte nella gara d’appalto, comprese quelle che partecipano in qualità di ausiliarie attraverso l’avvalimento. La durata ultratriennale del contratto di affitto di ramo d’azienda fra impresa ausiliata e ausiliaria non elimina l’obbligo di iscrizione alla 'white list' per l’ausiliaria stessa. La precedente sentenza aveva valutato questo aspetto, considerandolo non decisivo. Poiché la censura sollevata in revocazione concerne un punto già affrontato e valutato nella precedente decisione – e non un fatto nuovo o omesso – il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. In questo modo si ribadisce il principio secondo cui il rispetto degli obblighi di legge in tema di requisiti antimafia è inderogabile, anche in caso di contratti di avvalimento o di affitto di ramo d’azienda.



