Esclusione da gara d’appalto per mancata dichiarazione e persistente legame con soggetto imputato: il Consiglio di Stato conferma la legittimità della decisione della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara d’appalto indetta da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la fornitura di cavi autoregolanti. L’esclusione era stata motivata dalla mancata dichiarazione della richiesta di rinvio a giudizio a carico di un ex amministratore (poi reinserito nel CdA) per reati gravi aventi rilievo sull’affidabilità dell’impresa. Il Consiglio ha confermato che la dichiarazione omessa era comunque dovuta, poiché il soggetto era amministratore di fatto al momento dell’offerta, e che le misure adottate dalla società (cd. self-cleaning) non erano idonee a spezzare il legame col soggetto coinvolto nei reati. La stazione appaltante ha agito correttamente anche nell’applicare le previsioni del disciplinare e del codice degli appalti sulle ipotesi di esclusione, viste anche le condotte continuative e la recente richiesta di rinvio a giudizio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che l’obbligo dichiarativo in gara d’appalto non riguarda solo gli amministratori formalmente cessati, ma anche coloro che, per rapporti di controllo o gestione di fatto, conservano un’influenza sulla società partecipante, in coerenza con la ratio di tutela dell’integrità e affidabilità dell’operatore economico. La mancata dichiarazione di fatti rilevanti (la richiesta di rinvio a giudizio) in presenza di tale posizione configura un illecito professionale grave, specialmente se si somma al perdurare del rapporto con il soggetto indagato/imputato. Le misure di self-cleaning, pur teoricamente applicabili anche alla gara in corso, sono state giudicate in concreto inidonee dalla stazione appaltante, valutazione insindacabile se non viziata da manifeste irragionevolezze, non riscontrate nel caso. Il Consiglio di Stato applica infine il principio, sancito anche dal disciplinare e dal codice degli appalti, che le violazioni del Codice Etico e delle policy anticorruzione, specie se persistenti e non sanate (anche per effetto di atti giudiziari recenti), giustificano l’esclusione dalla gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 169 è stato richiamato per giustificare l’applicazione di condizioni aggiuntive di esclusione specificate nel disciplinare di gara di RFI, come la possibilità per la stazione appaltante di escludere operatori economici per violazioni del Codice Etico o della policy anticorruzione; la decisione conferma la legittimità delle previsioni regolamentari ex art. 169 che consentono alla stazione appaltante di tipizzare ed escludere autonomamente situazioni di grave illecito professionale, anche in presenza di condotte continuative e recenti (come la richiesta di rinvio a giudizio) che determinano il venir meno del rapporto fiduciario.



