02/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 100Art. 101Art. 104Art. 108Art. 154

La rettifica dell’offerta economica e i limiti del soccorso istruttorio correttivo in una gara di accordo quadro: legittima l’aggiudicazione a COMES S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato accoglie gli appelli proposti da Acquedotto Pugliese S.p.A. e COMES S.p.A., respingendo il ricorso originario di Castiglia S.r.l. (nonché il suo ricorso incidentale) e confermando la legittimità dell’aggiudicazione dell’accordo quadro alla COMES S.p.A. L’oggetto del contendere era la possibilità di rettificare un errore nel costo della manodopera dichiarato in offerta economica dopo la presentazione dell’offerta, ma prima dell’apertura delle buste economiche. La sentenza ribadisce che il soccorso istruttorio correttivo (art. 101 co. 4) può essere attivato fino al momento dell’apertura della specifica busta d’offerta, purché non ci sia modifica sostanziale dell’offerta. Il Consiglio di Stato riconosce la natura programmatoria dell’accordo quadro, la validità del soccorso istruttorio e dell’avvalimento, e giudica corretta la valutazione della commissione anche in merito ai requisiti tecnici-professionali e alle integrazioni documentali, respingendo le censure sulla presunta violazione della par condicio e della segretezza delle offerte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce i presupposti e i limiti del soccorso istruttorio correttivo, introdotto dall’art. 101 comma 4 del d.lgs. 36/2023, specificando che la rettifica di errori materiali nell’offerta (tecnica o economica) è possibile fino all’apertura della relativa busta, purché si tratti di errori manifesti, ictu oculi riconoscibili, e non si alteri sostanzialmente la volontà negoziale dell’operatore economico. Nel caso di specie, la COMES aveva indicato per errore un costo unitario della manodopera (€27,23) anziché il costo complessivo richiesto, ma l’errore era chiaro e il valore corretto è stato indicato con la rettifica prima dell’apertura dell’offerta economica, senza modificare elementi sostanziali dell’offerta (come il ribasso). La sentenza sottolinea inoltre la particolarità degli accordi quadro, che essendo strumenti programmatori non richiedono una quantificazione esaustiva e definitiva delle voci di costo ex ante, giustificando così maggiore elasticità e margine interpretativo. Viene confermata la possibilità di avvalersi del requisito esperienziale tramite avvalimento, anche per il raggiungimento della soglia richiesta, e ritenuta legittima la valutazione della commissione in merito alle offerte tecniche ed economiche. Il Consiglio di Stato respinge le questioni di legittimità costituzionale e ritiene infondate le censure su par condicio e segretezza, in ragione delle garanzie offerte dalla digitalizzazione delle procedure di gara e dalla separazione effettiva tra buste tecnica ed economica. Complessivamente, la sentenza esalta principi di ragionevolezza, sostanzialità e fiducia, privilegiando la valutazione effettiva della volontà delle parti e la correttezza sostanziale delle offerte rispetto al formalismo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è invocato per interpretare l’intero procedimento di gara e la risposta delle stazioni appaltanti, orientando la valutazione verso la sostanza e la qualità del risultato piuttosto che su meri aspetti formali, valorizzando l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Articolo 2

Il principio della fiducia tra operatori e amministrazione viene richiamato per giustificare una lettura non formalistica del soccorso istruttorio e della rettifica degli errori materiali: la stazione appaltante ha agito correttamente confidando nella buona fede dell’operatore e nella trasparenza delle procedure.

Articolo 3

Richiamato per garantire l’accesso al mercato e la concorrenza, il che implica che le regole di partecipazione e soccorso istruttorio devono essere interpretate in modo da non restringere indebitamente la platea dei concorrenti per ragioni puramente formali.

Articolo 4

Funge da criterio guida per tutta l’interpretazione del codice e delle regole di gara, imponendo di privilegiare un’interpretazione orientata alla sostanza, ai principi generali e all’effettività delle garanzie e delle tutele.

Articolo 100

La disciplina dei requisiti di ordine speciale è centrale nella valutazione sulla legittimità dell’avvalimento e sulla corretta individuazione del requisito esperienziale, che può essere integrato tramite contratto di avvalimento anche per il raggiungimento delle soglie previste dalla lex specialis.

Articolo 101

L’articolo disciplina il soccorso istruttorio e il soccorso istruttorio correttivo. La sentenza interpreta estensivamente il comma 4, ammettendo la rettifica degli errori materiali fino all’apertura della singola busta (tecnica o economica), purché l’errore sia manifesto e non si modifichi sostanzialmente l’offerta. Viene inoltre confermata la possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti anche sulle dichiarazioni rese dai concorrenti.

Articolo 104

L’articolo che disciplina l’avvalimento viene applicato per validare la dimostrazione dei requisiti tecnici/professionali da parte di COMES tramite l’impresa ausiliaria, riconoscendo la possibilità di integrare i requisiti richiesti tramite tale strumento sia in via esclusiva che cumulativa.

Articolo 108

Viene applicato per il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per l’obbligo di indicare i costi della manodopera e della sicurezza. Il Consiglio di Stato puntualizza che l’erronea indicazione dei costi della manodopera non determina l’esclusione automatica, ma solo all’esito di verifica e chiarimento secondo quanto previsto dalla lex specialis.

Articolo 154

La disciplina degli accordi quadro viene utilizzata per giustificare una maggiore elasticità nella determinazione dei costi e dei requisiti, sottolineando la natura programmatoria dell’accordo e la necessità di non irrigidire la valutazione delle offerte sulla base di elementi che verranno dettagliati nei successivi contratti attuativi.

Articoli di riferimento