Gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta rifiuti RSU: obbligo di indicazione costi manodopera e corretta qualificazione del fatturato richiesto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Ecoplast s.r.l., annullando la precedente sentenza del TAR Lecce e i provvedimenti di aggiudicazione della gara per la fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti indetta dal Comune di Otranto. Secondo il Consiglio di Stato, la controinteressata Bunder Company s.r.l. doveva essere esclusa dalla procedura sia per non aver indicato i costi della manodopera (richiesti dal disciplinare e dalla normativa) sia per non aver dimostrato correttamente il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, includendo nel proprio fatturato importi non pertinenti all'oggetto della gara (veicoli, anziché attrezzature e materiali di consumo previsti dal disciplinare). Di conseguenza, il Consiglio ha annullato l'aggiudicazione, accogliendo nel merito il ricorso originario.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia di primo grado rilevando due profili principali di illegittimità nei provvedimenti di aggiudicazione:
1. Obbligo di indicazione dei costi della manodopera: Diversamente dalla sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’appalto non consistesse in una mera fornitura senza posa in opera, ma prevedesse anche attività materiali quali assemblaggio e montaggio, oggetto di prestazione lavorativa. Pertanto, l’aggiudicataria avrebbe dovuto indicare i costi della manodopera nella propria offerta, come espressamente previsto dal disciplinare e dal Codice degli appalti. La mancata indicazione integra causa di esclusione.
2. Requisito di capacità economica-finanziaria: Per comprovare la capacità richiesta dal disciplinare, il concorrente doveva dimostrare un fatturato medio nel decennio riferito esclusivamente a forniture di attrezzature e materiali di consumo per la raccolta RSU, mentre la controinteressata ha incluso nel calcolo anche importi relativi a veicoli, estranei all’oggetto del lotto. L’inclusione di fatturato non pertinente ha determinato la carenza del requisito speciale di partecipazione.
Poiché entrambi i vizi rilevati sono determinanti, il Consiglio ha annullato l’aggiudicazione e i relativi atti, riconoscendo la fondatezza dei rilievi di Ecoplast. È stato anche chiarito che, in caso di clausole del disciplinare contraddittorie, deve essere privilegiata l’interpretazione conforme alla legge e all’interesse pubblico della corretta esecuzione della gara.



