02/10/2026

Immodificabilità dell’offerta tecnica nelle gare pubbliche e limiti alle cause di esclusione per grave illecito professionale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di D'Ambrosca Costruzioni s.r.l. confermando l'annullamento della sua aggiudicazione dell'appalto per lavori pubblici nel Comune di Sessa Aurunca. La sentenza ha accertato che la società aveva modificato in modo sostanziale la propria offerta tecnica durante la fase di verifica dell’anomalia, violando il principio di immodificabilità dell’offerta e compromettendo la parità di trattamento tra i concorrenti. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo di esclusione proposto da D'Ambrosca nei confronti di GMC Lavori s.r.l. per presunto grave illecito professionale, poiché la causa di esclusione era riferibile a una gara precedente e non rilevante nella procedura attuale.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si basa su due questioni centrali. Primo, viene ribadito il principio per cui l’offerta presentata dal concorrente in una gara d’appalto non può essere modificata in modo sostanziale dopo il deposito, neppure in sede di giustificazioni nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta (verifica dell’anomalia). In questo caso, D'Ambrosca Costruzioni aveva drasticamente cambiato la composizione delle squadre di lavoro rispetto all’offerta originaria, alterando così aspetti determinanti per la valutazione tecnica e il punteggio attribuito. Secondo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso incidentale volto a escludere GMC Lavori per grave illecito professionale, in quanto la condotta contestata si riferiva a una diversa gara, ormai risalente, e la normativa non consente che fatti del genere incidano su altre procedure oltre quella cui si riferiscono. Inoltre, l’omessa dichiarazione dell’illecito accertato in passato non costituisce autonoma causa di esclusione dalla gara, salvo che sia elemento di un altro illecito grave e rilevante ai sensi delle disposizioni vigenti.