Legittimità dell’aggiudicazione e integrazione software in una gara pubblica per piattaforma ZTL: esclusione di interconnessione vietata e rispetto della normativa di settore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Technology Associates S.r.l. e del Comune di Bressanone, riformando la sentenza del T.R.G.A. Bolzano che aveva annullato l’aggiudicazione relativa alla fornitura e installazione del sistema di videosorveglianza e controllo ZTL. Il Consiglio ha stabilito che l’offerta presentata da Technology Associates non viola la normativa di settore sulla gestione dei dati di rilevamento accessi ZTL, poiché la soluzione proposta integra, ma non interconnette, i diversi software, secondo quanto richiesto dalla lex specialis e ammesso dal D.P.R. 250/1999. Il ricorso principale di Bridge 129 S.r.l., secondo graduato, è stato pertanto respinto perché infondato; dichiarato improcedibile quello incidentale di Technology Associates.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si basa sulla distinzione tra 'integrazione' — cioè la gestione unificata di più applicativi in un’unica piattaforma — e 'interconnessione' — ossia lo scambio automatico e in tempo reale di dati tra sistemi indipendenti, vietato dalla normativa per i sistemi di rilevamento accessi nelle ZTL (art. 5, D.P.R. 250/1999). Gli approfondimenti tecnici, inclusa la verificazione disposta in primo grado, hanno rilevato che la soluzione tecnico-software dell’aggiudicataria (Technology Associates) non comporta una interconnessione vietata, ma rispetta i limiti delle omologazioni ministeriali e il divieto di accesso massivo ai dati, lasciando l’operatore di polizia come unico soggetto deputato alle verifiche. Non è richiesto dalla legge che l’intera piattaforma sia omologata, ma solo i dispositivi deputati al controllo degli accessi ai varchi ZTL. Inoltre, il termine per l’impugnazione decorreva dall’effettivo accesso integrale agli atti richiesto dal ricorrente, non dalle comunicazioni o pubblicazioni parziali precedenti, rendendo il ricorso di Bridge tempestivo sul piano formale, ma infondato nel merito. Il Consiglio ha quindi ritenuto legittima l’aggiudicazione e respinto gli ulteriori motivi di esclusione e nullità sollevati dall’appellante, escludendo la presenza di offerte plurime o condizionate e quindi di violazione del principio di unicità dell’offerta.



