Accesso agli atti di gara e limiti all’oscuramento delle offerte: il Consiglio di Stato riforma la sentenza TRGA Bolzano su modalità e termini d’impugnazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Biomérieux Italia S.p.A. contro la sentenza del TRGA Bolzano che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso avverso la decisione di oscuramento di parti dell’offerta tecnica di Becton Dickinson Italia S.p.A. Il Consiglio ha stabilito che, per l’aggiudicatario, il termine di dieci giorni per ricorrere contro la decisione di oscuramento inizia solo quando sorge un interesse concreto, cioè dopo l’eventuale notifica di un ricorso principale da altri operatori, e non dalla sola comunicazione di aggiudicazione. Inoltre, la decisione della stazione appaltante di oscurare integralmente numerosi documenti dell’offerta tecnica della controinteressata è stata annullata, in quanto non era stata fornita prova concreta che tali documenti costituissero segreti tecnici o commerciali. L’amministrazione dovrà quindi rivalutare le oscurazioni, limitandole solo alle informazioni per cui sia dimostrata la reale esigenza di segretezza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce due questioni principali: 1) l'autonomia dell'aggiudicatario rispetto al termine per impugnare l’oscuramento delle offerte dei concorrenti, stabilendo che tale termine decorre solo quando questi abbia un reale interesse a contestare la decisione (cioè allorché riceve notifica di un ricorso avverso la propria aggiudicazione); 2) l’obbligo per la stazione appaltante di motivare specificamente e limitare le oscurazioni delle offerte tecniche alle sole informazioni per cui sia dimostrato, secondo le norme del Codice della Proprietà Industriale e la giurisprudenza UE e nazionale, che si tratta di segreti tecnici o commerciali. Il Consiglio di Stato richiama il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di proporzionalità e il diritto alla difesa. L’oscuramento massivo e generalizzato, senza motivazione puntuale e senza dimostrare un effettivo vantaggio concorrenziale nella segretezza, è contrario ai principi di trasparenza e parità di trattamento. Pertanto, la sentenza afferma che l’accesso a documenti di gara può essere negato solo in presenza di comprovate esigenze di riservatezza e che le decisioni sulle oscurazioni devono essere suscettibili di riesame giurisdizionale ogni qual volta sorga un concreto interesse difensivo.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato per definire i presupposti e le condizioni di accesso agli atti e la possibilità di escludere l’accesso a specifiche informazioni per ragioni di segretezza tecnica o commerciale, ma solo se debitamente motivate e comprovate dalla parte istante. La sentenza evidenzia che l'oscuramento va concesso solo nella misura in cui ricorrano le condizioni dell’art. 35, e che l’applicazione del segreto deve essere rigorosa e non generica.
È centrale nella questione processuale: regola le modalità e i termini (super accelerati) per l'impugnazione delle decisioni di oscuramento. Il Consiglio di Stato ne interpreta il comma 4 in modo costituzionalmente orientato, stabilendo che per l’aggiudicatario il termine di dieci giorni decorre dalla notifica di un ricorso principale avverso l’aggiudicazione e non dalla semplice comunicazione di aggiudicazione. L’articolo consente quindi una tutela effettiva quando nasce un vero interesse difensivo.
Viene richiamato quale fonte dell’obbligo di comunicazione dell’aggiudicazione e delle decisioni sulle oscurazioni a tutti i concorrenti, come atto da cui generalmente decorre il termine per l’impugnazione delle determinazioni sulla riservatezza, salvo che per l’aggiudicatario in assenza di interesse concreto e attuale.



