Affidamento senza gara a ACI dei servizi di gestione della tassa automobilistica regionale: illegittimità e necessità di gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società Ge.Fi.L. contro la Regione Molise, annullando la delibera con cui i servizi di gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica erano stati affidati direttamente e senza gara all’ACI. La sentenza ha ritenuto che tale affidamento diretto non poteva qualificarsi come cooperazione tra enti pubblici ai sensi delle norme europee e nazionali sugli appalti pubblici, in quanto mancavano i requisiti richiesti per derogare alla gara. È stato inoltre riconosciuto in favore di Ge.Fi.L. il diritto al risarcimento per la perdita di chance di aggiudicarsi l’appalto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sull’incompatibilità tra la procedura seguita dalla Regione Molise e i principi fissati dalla normativa europea (direttiva 2014/24/UE, art. 12, par. 4) e nazionale (art. 7 d.lgs. 36/2023). La Regione aveva stipulato un accordo diretto con ACI per la gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica, qualificandolo come cooperazione tra enti pubblici e ritenendolo così escluso dall’obbligo di gara. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha osservato che questa cooperazione non possedeva le caratteristiche necessarie: mancava un effettivo interesse pubblico comune e un'effettiva cooperazione paritetica tra enti; in realtà si trattava di un affidamento di servizi remunerati unilaterali nell’esclusivo interesse della Regione. La giurisprudenza europea e nazionale richiede che, per escludere la gara, la cooperazione tra pubbliche amministrazioni sia autentica, finalizzata a obiettivi comuni, e non consista nella mera fornitura di servizi contro corrispettivo. Di conseguenza, l’affidamento diretto è stato dichiarato illegittimo e il ricorso di Ge.Fi.L. accolto, con obbligo per la Regione di risarcire il danno da perdita di chance.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 7 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice degli appalti) è richiamato per precisare che la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici può essere sottratta all’obbligo di gara solo quando sussistono tutte le condizioni specificate dalla normativa europea e nazionale (esistenza di obiettivi pubblici comuni, effettiva cooperazione e limitata attività sul mercato). La sentenza spiega che nel caso di specie tali requisiti mancavano, poiché ACI si limitava a fornire servizi remunerati senza che vi fosse vera cooperazione paritetica e senza che la Regione svolgesse attività nell'interesse di ACI. Conseguentemente, l’accordo non poteva essere sottratto al principio della gara pubblica di evidenza, risultando quindi illegittimo l’affidamento diretto.



