03/08/2026
Art. 106

Legittimità dell'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e della mancata escussione della garanzia provvisoria in una gara per servizi di igiene urbana - Il caso Monteco S.p.A. e Comune di Martina Franca

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale presentato da Monteco S.p.A., confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione originaria della gara per i servizi di raccolta rifiuti disposta dal Comune di Martina Franca. È stata ritenuta corretta l'esclusione di Monteco per non conformità dell’offerta al monte ore minimo del servizio di spazzamento, come richiesto dalla lex specialis. È stato altresì respinto l’appello incidentale del Comune contro la parte della sentenza di primo grado che aveva annullato l’incameramento della garanzia provvisoria, poiché la mancata stipula del contratto non era imputabile alla Monteco, ma a una tardiva rivalutazione amministrativa. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla legittimità del potere della pubblica amministrazione di annullare in autotutela un'aggiudicazione precedentemente disposta, quando emerga la non conformità dell'offerta ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, anche a seguito di un riesame successivo alle valutazioni della commissione. Il Consiglio di Stato ha escluso che vi sia obbligo di coinvolgimento della commissione negli atti di autotutela, ponendo l’accento sulla centralità della stazione appaltante (RUP) nelle decisioni finali. Ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui il monte ore annuo minimo per i servizi di spazzamento costituisce un requisito essenziale di partecipazione e non può essere integrato da migliorie. In relazione alla garanzia provvisoria, la Corte ha statuito che l'incameramento non può avvenire se la mancata stipula del contratto dipende da un riesame procedurale imputabile alla stazione appaltante e non da un comportamento o inadempimento dell’offerente. Vengono quindi richiamati principi fondamentali di trasparenza, tutela del legittimo affidamento e competenza amministrativa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 106

L’articolo 106 del d.lgs. 36/2023 è stato applicato per valutare la legittimità dell’incameramento della garanzia provvisoria prestata dalla Monteco S.p.A. Il Consiglio di Stato ha stabilito che, poiché la mancata stipula del contratto non era imputabile all’offerente (Monteco), ma a una rivalutazione amministrativa della stazione appaltante che ha successivamente ritenuto l’offerta inammissibile, non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 106, comma 6, per l’incameramento della garanzia. La garanzia può infatti essere escussa solo in caso di inadempienze riconducibili all'operatore economico, mentre nel caso esaminato la causa era da ricondurre esclusivamente all’azione amministrativa.

Articoli di riferimento