Esclusione da gara per mancanza di PEF asseverato: limiti di impugnazione degli atti endoprocedimentali e applicazione dei requisiti documentali nelle concessioni
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto in parte l’appello proposto dalla Polisportiva H2O contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la sua esclusione da una gara per la gestione in concessione di un impianto sportivo di Roma Capitale. La Polisportiva era stata esclusa in quanto non aveva presentato, nei termini previsti, un piano economico-finanziario (PEF) correttamente asseverato come richiesto dalla legge di gara. Il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità dell’esclusione, chiarendo che la richiesta di PEF asseverato può essere prevista dalla stazione appaltante anche al di fuori dell’ipotesi di project financing e che la mancata presentazione di un elaborato richiesto a pena di esclusione giustifica l’esclusione stessa, escludendo la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. Inoltre, la sentenza ha precisato che gli atti endoprocedimentali, quale la proposta di aggiudicazione, non sono autonomamente impugnabili se non seguiti dall’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda su due pilastri principali: la natura degli atti impugnabili nel contenzioso sugli appalti pubblici e la legittimità delle clausole della lex specialis che richiedono la presentazione di un PEF asseverato. Sotto il primo profilo, la sentenza ribadisce che la proposta di aggiudicazione ha natura di atto endoprocedimentale e non definitiva, pertanto non produce una lesione immediata e autonoma dell’interesse legittimo dei concorrenti, che può sorgere esclusivamente con l’aggiudicazione definitiva. Il ricorrente che non impugna quest’ultima perde l’interesse processuale. Sul secondo piano, la sentenza evidenzia che la stazione appaltante può prevedere, nell’ambito delle concessioni, la presentazione del PEF asseverato anche se il Codice degli Appalti lo impone espressamente solo per il project financing, purché la richiesta sia congrua rispetto alla specificità della gara. L’omessa presentazione del PEF asseverato a pena di esclusione comporta l’incompletezza dell’offerta e giustifica l’esclusione senza possibilità di sanatoria mediante soccorso istruttorio, in quanto la documentazione che compone l’offerta economica e tecnica non può essere integrata successivamente. Infine, la sentenza chiarisce che, anche laddove la motivazione dell’esclusione contenga errori formali, se la ragione di esclusione è comunque sussistente la decisione è legittima ai sensi dell’art. 21-octies della legge 241/1990.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 25 è richiamato poiché la procedura di gara si è svolta tramite piattaforma telematica, nel rispetto delle regole di parità di accesso e trasparenza previste per le piattaforme di approvvigionamento digitale. La sentenza accerta che la gestione digitale della gara ha rispettato la normativa vigente sulle piattaforme, garantendo eguale possibilità di partecipazione agli operatori economici.
L’articolo 71 è applicato nella parte della sentenza che descrive il ricorso alla procedura aperta, disciplinando la partecipazione libera di tutti gli operatori economici e i termini di presentazione delle offerte. La sentenza conferma che la procedura seguita era conforme al modello della procedura aperta prevista dal Codice.



