04/05/2026
Art. 11Art. 101Art. 104Art. 110

Impossibilità di colmare le differenze retributive tra CCNL mediante superminimo ai fini della dichiarazione di equivalenza nelle gare pubbliche

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lazio, ha respinto l’appello della società Kairos che era stata esclusa da una gara per la gestione di un asilo nido per aver applicato un CCNL diverso (Aninsei) da quello indicato dalla stazione appaltante (FISM). La società ricorrente aveva tentato di colmare le differenze salariali tra i due contratti tramite il riconoscimento generalizzato del superminimo retributivo, ma il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai fini della verifica di equivalenza prevista dal Codice degli Appalti, contano solo le componenti fisse della retribuzione globale annua e il superminimo, essendo voce eventuale, non può essere utilizzato a questo scopo. L’appello incidentale della seconda classificata è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si basa sulla volontà del legislatore di proteggere la posizione dei lavoratori negli appalti pubblici, assicurando che ai dipendenti sia garantito un trattamento economico e normativo almeno equivalente a quello offerto dal CCNL più rappresentativo e maggiormente tutelante indicato dagli atti di gara. La sentenza chiarisce che non è consentito agli operatori economici colmare differenze tra CCNL applicando, in modo generalizzato o come impegno 'a pioggia', elementi retributivi non fissi quali il superminimo. Infatti, secondo la disciplina attuale e la prassi giurisprudenziale, ai fini della valutazione di equivalenza economica tra contratti collettivi nelle gare pubbliche si possono considerare esclusivamente le voci fisse della retribuzione (come paga base, indennità di contingenza, mensilità aggiuntive, ecc.), non quelle accessorie o eventuali. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di tutela la posizione del lavoratore e trasformare la dichiarazione di equivalenza in una comparazione fra il CCNL di riferimento e un'offerta negoziale, in contrasto con la ratio della normativa. Anche le altre doglianze processuali e sostanziali (soccorso istruttorio, avvalimento, rispetto dei minimi salariali) sono state respinte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 è centrale nella decisione: disciplina l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare il CCNL di riferimento, consente agli operatori di applicare un CCNL differente solo se equivalenti in termini di tutele e prevede la dichiarazione e relativa verifica di equivalenza. La sentenza interpreta l’equivalenza in senso restrittivo, ammettendo solo le componenti fisse della retribuzione, in conformità anche all’allegato I.01.

Articolo 101

L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio. La società ricorrente lamentava che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire ulteriori integrazioni e chiarimenti, ma il Consiglio di Stato ha rilevato che la stazione appaltante aveva già attivato il contraddittorio procedimentale e che non era dovuta alcuna ulteriore interlocuzione, specie su elementi retributivi non ammissibili.

Articolo 104

L’articolo 104 sul tema dell’avvalimento è stato richiamato nei motivi di appello relativi alla presunta non effettività dell'avvalimento operativo da parte della seconda classificata. Il Consiglio ha ritenuto infondata la censura, rilevando che le risorse in avvalimento potevano essere impiegate in modo conforme alla normativa, anche in ruoli non esclusivi all’appalto in oggetto.

Articolo 110

L’articolo 110, relativo alla verifica delle offerte anormalmente basse, è stato richiamato per la procedura di verifica della dichiarazione di equivalenza. La sentenza afferma che, nella valutazione della sostenibilità dell’offerta, le spiegazioni non possono basarsi su elementi retributivi eventuali come il superminimo, che non rientrano nelle voci fisse della retribuzione.

Articoli di riferimento