Conferma sanzione ANAC per omissione informativa in gara pubblica: il Consiglio di Stato respinge l’appello
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una società avverso la sentenza del TAR che aveva confermato la sanzione amministrativa dell’ANAC per aver omesso informazioni rilevanti nell’ambito di una procedura di gara pubblica, in violazione dell’art. 80 del Codice degli Appalti. L’operatore economico aveva contestato i termini procedimentali, la violazione del diritto di difesa e la congruità della motivazione, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le motivazioni sia della stazione appaltante sia dell’ANAC, confermando in pieno la sentenza di primo grado e la correttezza della sanzione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione verteva sulla legittimità della sanzione irrogata da ANAC ad un operatore economico per omessa dichiarazione di fatti rilevanti ai fini della qualificazione in una gara pubblica (art. 80 d.lgs. 50/2016). La società appellante sosteneva difetti nel procedimento sanzionatorio, tra cui la durata superiore al termine massimo, la mancata contestazione della specifica violazione e l’insufficienza della motivazione. Il Consiglio di Stato ha invece rilevato che: 1) i termini procedurali sono stati rispettati, considerata la sospensione per audizione e per la pendenza del giudizio davanti al TAR; 2) il provvedimento finale di ANAC ha motivato adeguatamente sull’omessa dichiarazione rilevante per la selezione, richiamando le pertinenti norme (art. 213, comma 13; art. 80, comma 5, lett. c-bis d.lgs. 50/2016); 3) la sanzione è stata determinata nei limiti di legge, tenendo conto della gravità della violazione e delle misure correttive adottate. Il Consiglio di Stato ribadisce il principio per cui l’omissione di informazioni rilevanti può giustificare la sanzione ANAC anche in assenza di una dichiarazione espressamente falsa, poiché mina la fiducia nel corretto svolgimento delle gare pubbliche. L’appello è stato quindi integralmente respinto e confermata la decisione di primo grado.



