Annullamento dell’aggiudicazione a favore di RIECO S.p.a. per illegittima modifica dell’oggetto della gara pubblica sui servizi di igiene urbana a Francavilla al Mare: prevalenza della lex specialis su proposte “migliorative” in contrasto con i requisiti tecnici essenziali di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale delle società Diodoro Ecologia e Angelo De Cesaris, annullando l’aggiudicazione a favore di RIECO S.p.a. nella gara per la raccolta differenziata e servizi correlati a Francavilla al Mare. La Corte ha stabilito che l’offerta di RIECO, che prevedeva un solo centro di raccolta fisso invece di due centri mobili come imposto dalla lex specialis, costituiva una variante progettuale non consentita, non potendo essere qualificata come semplice miglioria. Ha inoltre riconosciuto l’incompatibilità urbanistica della soluzione proposta dall’aggiudicataria e ritenuto fondati ulteriori motivi relativi all’errata attribuzione dei punteggi. L’appello incidentale di RIECO, che contestava la legittimità dell’offerta della seconda classificata su questioni di avvalimento, punteggi e requisiti, è stato invece respinto. Le spese sono poste a carico di RIECO nei confronti delle società appellanti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato chiarisce che la disciplina di gara (lex specialis) vincola strettamente le offerte degli operatori economici: le – pur ammesse – proposte migliorative non possono sostituirsi ai requisiti tecnici essenziali fissati dalla stazione appaltante. In questo caso, la legge di gara chiedeva espressamente due centri di raccolta mobile, ritenendo la centralità di tale soluzione. L’offerta di RIECO, che ha proposto un solo centro fisso, è stata considerata non una miglioria ma una modifica sostanziale («aliud pro alio») dell’oggetto del contratto e, come tale, non ammissibile senza una preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Inoltre, il Consiglio ha rilevato che l’area destinata al centro fisso non era urbanisticamente compatibile e che il criterio premiale relativo alle migliorie non poteva quindi essere attribuito. Il Collegio ha accolto anche le doglianze sulle incongruenze di altre voci di offerta e punteggio, mentre ha ribadito il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali di congruità globale delle offerte e sulle attribuzioni di punteggio che non presentino manifesta illogicità. L’appello incidentale di RIECO, che denunciava irregolarità dell’offerta del RTI secondo classificato (avvalimento, requisiti, punteggi, completezza documentale), è stato respinto: il Consiglio ha ritenuto che non emergessero elementi di illegittimità sostanziali o rilevanti ai sensi del Codice degli Appalti. La sentenza rafforza l’importanza della chiarezza della lex specialis e il divieto di alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni oggetto di gara, anche sotto le spoglie di «migliorie».
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato per i principi generali sulle procedure di affidamento, in particolare l'obbligo di individuazione degli elementi essenziali del contratto e delle regole di gara nella lex specialis. Viene applicato il principio di unicità e vincolatività dell’offerta e la necessità per ciascun concorrente di attenersi rigorosamente ai criteri e alle modalità previste nei documenti di gara, senza introdurre modifiche sostanziali all’oggetto del contratto.
Viene in rilievo nella valutazione della legittimità della composizione e dei requisiti del raggruppamento temporaneo (RTI) costituito da Diodoro Ecologia e Angelo De Cesaris: la sentenza conferma che la ripartizione delle prestazioni, l’impegno dei membri e l’assenza di irregolarità formali nell’indicazione delle rispettive quote di servizio e responsabilità solidale sono rispettate. Il Consiglio di Stato ribadisce la preminenza della capacità collettiva dei raggruppamenti temporanei, purché sia indicato chi svolge ciascuna parte del servizio.
È richiamato nelle censure incidentali sulle cause non automatiche di esclusione (illeciti professionali, penali non gravi, omissioni informative): la sentenza ricorda che la valutazione dell’affidabilità, integrità e gravità delle condotte dichiarate spetta con ampia discrezionalità alla stazione appaltante e deve essere adeguatamente motivata solo in caso di esclusione, non di ammissione.
Viene considerato in riferimento alla disciplina dell’esclusione e alle conseguenze di omissioni dichiarative su reati o condanne. Il Consiglio di Stato evidenzia che la non gravità o irrilevanza di certe condotte, se già valutate dalla stazione appaltante, non richiede ulteriore motivazione ai fini dell’ammissione; l’esclusione va motivata solo per fatti rilevanti determinati dall’articolo.
È centrale nelle argomentazioni sull’illecito professionale grave: la sentenza ribadisce che l’esclusione per tale causa richiede la sussistenza organica delle condizioni di legge (comportamenti gravi, danno effettivo, attualità della violazione) e che semplici penali, contestazioni contrattuali o vicende penali di minima entità non integrano automaticamente cause di esclusione. Viene inoltre richiamata la necessità di motivazione specifica per l’esclusione, mentre per l’ammissione la valutazione può essere implicita.
Il tema dell’avvalimento è trattato a fondo rispetto alla legittimità del contratto tra Diodoro Ecologia (ausiliaria) e De Cesaris (ausiliata). Il Consiglio di Stato distingue correttamente tra avvalimento di garanzia (per il fatturato specifico, anche con impegno generico) e avvalimento tecnico (che richiede dettagliate risorse materiali e personali): nel caso di specie, l’avvalimento rispetta le prescrizioni del disciplinare e degli artt. 104 e della direttiva, non integrando motivo di esclusione dell’RTI.



