Distinzione tra attività di gestione rifiuti e bonifica ai fini dei requisiti tecnico-professionali nelle gare d'appalto ambientali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Brescia che aveva annullato l’aggiudicazione di una gara per la messa in sicurezza e bonifica di una falda in favore della Furia S.r.l., ritenendo che la società non avesse adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti. In particolare, una delle esperienze dichiarate da Furia riguardava attività di demolizione e gestione rifiuti, ma non una vera e propria bonifica ex art. 242 del d.lgs. 152/2006. La sentenza specifica che solo le attività di bonifica effettuate in attuazione di un progetto approvato possono essere considerate "servizi analoghi" ai fini della qualificazione richiesta dalla legge di gara.
Spiegazione Dettagliata
La decisione distingue in modo rigoroso tra attività di mera gestione e smaltimento dei rifiuti e attività di bonifica in senso tecnico-giuridico, come definite dalla normativa ambientale e dal disciplinare di gara. Come chiarito dalla stazione appaltante, anche le bonifiche di suolo e sottosuolo possono essere considerate "servizi analoghi" rispetto a quella di una falda. Tuttavia, la semplice rimozione di rifiuti, anche nel contesto di un procedimento ex art. 242 d.lgs. 152/2006 che si sia arrestato prima della vera e propria bonifica, non è sufficiente a soddisfare i requisiti tecnico-professionali richiesti. Anche il possesso di specifiche attestazioni di categoria SOA o iscrizione ad appositi albi ambientali non basta a dimostrare l’effettiva esperienza pregressa richiesta come servizio analogo: serve la prova dell’avvenuta esecuzione di contratti aventi il medesimo oggetto della gara. La sentenza valorizza i principi di proporzionalità e della massima partecipazione solo entro i limiti che garantiscano la parità di trattamento e la coerenza con il requisito oggettivo richiesto dalla lex specialis, escludendo interpretazioni estensive prive di fondamento normativo. L’appello di Furia viene rigettato, con condanna alle spese.



