Accesso civico generalizzato e tutela del segreto commerciale nelle offerte tecniche d'appalto: il bilanciamento dei contrapposti interessi secondo il Consiglio di Stato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con il quale si chiedeva l’accesso civico generalizzato all’offerta tecnica allegata a un contratto d’appalto relativo alla gestione di un centro di permanenza per il rimpatrio. La Prefettura aveva negato l’ostensione dell’offerta tecnica sulla base della tutela del know-how e del segreto commerciale della società aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di tale diniego, ritenendo che l’amministrazione abbia correttamente bilanciato l’interesse all’accesso con la protezione degli interessi economico-commerciali del contraente privato, come previsto dalla normativa sugli appalti e sulla trasparenza. Il Collegio ha quindi confermato che l’accesso generalizzato non può comportare la divulgazione di segreti commerciali né comportare un vantaggio per soggetti terzi rispetto ai partecipanti alla gara.
Spiegazione Dettagliata
La decisione precisa che, sebbene l’art. 35 del nuovo Codice degli Appalti consenta l’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici, esistono limiti giuridicamente rilevanti, tra cui la tutela dei segreti tecnici e commerciali. In questa fattispecie, la Prefettura ha negato accesso all’offerta tecnica motivando il diniego con la sussistenza di informazioni coperte da know-how aziendale e segreto commerciale della società aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la scelta amministrativa, evidenziando che la normativa impone di bilanciare concretamente l’interesse pubblico alla trasparenza con la necessità di proteggere i dati riservati degli operatori economici. Ha richiamato la giurisprudenza nazionale e unionale che richiede una valutazione caso per caso, impedendo qualsiasi automatismo che possa ledere gli interessi economici e competitivi degli aggiudicatari. Secondo il Collegio, la tutela del segreto commerciale e del know-how non viene meno nemmeno dopo la conclusione della gara e la firma del contratto. Per questi motivi, il giudice di appello ha confermato che la regolamentazione sull’accesso civico generalizzato non può essere interpretata come prevalente, in via automatica, sugli altri interessi di rilievo, specie se riferiti a soggetti terzi estranei alla gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 del Codice degli Appalti è richiamato espressamente per fondare il limite al diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento, nelle parti in cui l’offerta tecnica contiene informazioni che, su motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali. La sentenza ne fa applicazione diretta per legittimare il diniego dell’ostensione dell’offerta tecnica richiesto in sede di accesso civico generalizzato, sottolineando che resta ferma la necessità di tutelare interessi privati e commerciali anche nella fase post-aggiudicazione e stipula del contratto.



