Gara Hera: legittimità dell’aggiudicazione a Fulmine Group per ribasso sui costi della manodopera – Esclusione solo se violati i minimi salariali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Poste Italiane contro la sentenza del TAR che, relativamente a una gara indetta da Hera per servizi postali, aveva disposto la rinnovazione della verifica di congruità dell’offerta della Fulmine Group, ma non la sua esclusione diretta. Poste Italiane contestava che la Fulmine Group avesse indicato un costo della manodopera inferiore a quello fissato dalla stazione appaltante, utilizzando tabelle retributive non aggiornate e non giustificando il ribasso con una più efficiente organizzazione aziendale. Il Consiglio di Stato, richiamando le norme del Codice degli Appalti, ha stabilito che l’esclusione automatica dalla gara può essere disposta solo in caso accertato di violazione dei minimi salariali inderogabili e che gli scostamenti dai costi medi tabellari non implicano di per sé tale violazione, essendo sufficienti adeguate giustificazioni in sede di verifica della congruità.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che la mera indicazione di costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, anche mediante ricorso a tabelle ministeriali meno recenti, non comporta necessariamente l’esclusione automatica del concorrente dall’appalto. L’esclusione ex art. 110 Codice Appalti è ammessa soltanto se viene provata la violazione dei minimi salariali inderogabili previsti dalla legge o dai contratti collettivi. In mancanza di prove certe di violazione, la procedura corretta è la verifica di congruità, durante la quale l’operatore può fornire giustificazioni relative alla propria organizzazione aziendale. Solo se l’offerta risulta effettivamente anomala e insostenibile o in violazione dei minimi retributivi, si procede con l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato l’impostazione del TAR, respingendo la richiesta di esclusione automatica e confermando la necessità di una rinnovata verifica di congruità, ai sensi delle garanzie procedimentali previste dal Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41 viene richiamato in particolare per il comma 13 e 14, che riguardano la determinazione dei costi della manodopera e la possibilità per i concorrenti di giustificare ribassi rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante, purché non siano violati i minimi salariali. La sentenza chiarisce che gli scostamenti sono ammessi se giustificati, e che i costi medi tabellari non costituiscono parametro assoluto e inderogabile laddove siano salvaguardati i minimi retributivi.
L’articolo 108 è citato per il comma 9, che impone ai concorrenti l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare in offerta i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. Nella fattispecie, la Fulmine Group aveva adempiuto a tale obbligo, sia pure indicando un valore inferiore a quello previsto dalla lex specialis; ciò non costituisce di per sé motivo di esclusione, se non si dimostra la violazione dei minimi.
L’articolo 110 disciplina la gestione delle offerte anormalmente basse. La sentenza lo interpreta nel senso che la stazione appaltante deve procedere a una verifica di congruità ogni qual volta vi siano elementi che facciano ritenere l’offerta anomala, richiedendo giustificazioni. L’esclusione immediata è possibile solo se il costo del personale risulta inferiore ai minimi retributivi. In difetto di prova di tale violazione, si deve seguire la procedura di verifica della congruità, rispettando il contraddittorio.



