Adeguamento prezzi negli appalti pubblici: giurisdizione ordinaria per mancanza di discrezionalità della P.A. – Il Consiglio di Stato conferma il difetto di giurisdizione amministrativa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza riguarda la controversia tra una società appaltatrice e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il calcolo degli adeguamenti dei prezzi dovuti per i lavori di appalto a seguito degli aumenti dei costi delle materie prime (previsti dall’art. 26 d.l. 50/2022). La Siters s.r.l. ha contestato l’importo riconosciuto dalla P.A., ritenendolo inferiore al dovuto, e ha impugnato gli atti davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che però ha dichiarato il difetto di giurisdizione affermando la competenza del giudice ordinario. Siters ha appellato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la controversia spettasse al giudice amministrativo in quanto riguardante revisione prezzi. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando che, essendo regolato da un meccanismo legale automatico, il diritto al pagamento dell’adeguamento prezzi si configura come diritto soggettivo, privo di discrezionalità pubblicistica, e spetta quindi al giudice ordinario.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato chiarisce che la giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 c.p.a., si giustifica solo se la pubblica amministrazione esercita un potere autoritativo nell’ambito del rapporto. Nel caso in esame, l’adeguamento dei prezzi è disciplinato dall’art. 26 del d.l. 50/2022, che impone parametri di calcolo vincolati e lascia alla P.A. mere attività esecutive prive di discrezionalità. Non essendovi esercizio di potere pubblico, ma solo l’applicazione vincolata di criteri legali, non si può parlare di revisione prezzi in senso tecnico, che comporta valutazioni discrezionali della P.A. La controversia riguarda quindi l’esecuzione di obbligazioni contrattuali e va ricondotta al diritto comune, quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato si uniforma così a Cass. SS.UU. e propria giurisprudenza più recente.



