Esclusione di offerta da gara d'appalto per superamento della soglia di prodotti extra UE: applicazione dell’art. 170 Codice Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della società Jindal Saw Italia s.p.a., confermando la sentenza del TAR Toscana che aveva ritenuto legittima l’esclusione della sua offerta da una gara d’appalto indetta da Publiacqua s.p.a. per la fornitura di tubazioni, poiché oltre il 50% dei prodotti offerti erano di origine extra Unione Europea. Secondo la sentenza, l’articolo 170 del Codice dei Contratti Pubblici attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di escludere tali offerte sulla base di un dato quantitativo senza obbligo di motivazione ulteriore. È obbligatoria una motivazione dettagliata solo se la stazione appaltante decide di NON escludere l’offerta. La normativa e la prassi adottate sono in linea con la disciplina europea. Il ricorso e i motivi aggiunti di Jindal sono stati respinti in quanto infondati e la domanda di risarcimento è stata rigettata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce che, ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono escludere un’offerta qualora oltre il 50% del valore dei prodotti sia di origine di Paesi terzi senza accordi di reciprocità con l’UE. Nel caso concreto, Publiacqua ha escluso Jindal Saw Italia sulla base della dichiarazione della stessa società circa la quota di prodotti extra-UE, applicando la facoltà prevista dalla legge. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’esclusione può basarsi unicamente su questo dato quantitativo senza un obbligo di motivazione ulteriore. Qualora, invece, la stazione appaltante decidesse di ammettere un’offerta extra-UE oltre soglia, la scelta dovrebbe essere motivata e comunicata alle autorità. La sentenza evidenzia che la norma in questione ha lo scopo di tutelare il mercato e la produzione comunitaria sulla base della reciprocità con Paesi terzi, senza incidere sulle scelte tecniche di dettaglio delle forniture. Le doglianze di Jindal circa il rischio di monopolio e la particolarità del settore merceologico sono state ritenute irrilevanti rispetto alla ratio della normativa. Sono respinti anche gli ulteriori motivi sulla legittimità dell’aggiudicazione e sul possesso dei requisiti tecnici da parte della controinteressata, poiché le certificazioni contestate risultavano regolarmente possedute. In definitiva, la condotta della stazione appaltante è risultata conforme sia al Codice degli Appalti che ai principi e alla normativa europea di riferimento.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 170 è l’asse portante della decisione, essendo stato applicato per legittimare l’esclusione dell’offerta Jindal in quanto oltre il 50% dei prodotti erano di origine extra-UE senza accordi di reciprocità. Il Consiglio di Stato interpreta l’articolo nel senso che la valutazione della stazione appaltante può fondarsi su un dato puramente quantitativo (la percentuale di prodotti extra-UE) e che non è richiesto un obbligo motivazionale ulteriore per l’esclusione, mentre è richiesto solo in caso di ammissione della stessa offerta. L’applicazione dell’articolo è giudicata conforme tanto alla direttiva europea quanto ai principi di tutela del mercato comunitario e della concorrenza equa, secondo la logica del 'prefer compliance or explain' (ossia preferenza per le offerte UE, salvo deroga motivata).



