Corretta applicazione del ribasso sull'importo a base d'asta comprensivo dei costi della manodopera nelle gare pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto contro la sentenza del TAR Campania che annullava l'aggiudicazione di una gara d'appalto per il servizio di pulizia, in cui l'offerta dell'originaria aggiudicataria (Magika Service soc. coop.) era stata formulata applicando il ribasso solo sull'importo al netto dei costi della manodopera, anziché sull'intero importo a base d'asta come previsto dalla normativa. Tale difformità ha determinato l'indeterminatezza e l'irregolarità dell'offerta; il Consiglio di Stato ha quindi confermato l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di Magika e riconosciuto il diritto di Samir ad ottenere l'aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta applicazione dell’art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che il ribasso deve essere applicato sull’intero importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (che devono essere indicati separatamente, ma non sottratti dal totale ribassabile). L’offerta di Magika è risultata viziata poiché il ribasso è stato calcolato solo sull’importo al netto della manodopera, contrariamente alla disciplina di gara e alla normativa, determinando così un indebito vantaggio competitivo e rendendo l’offerta indeterminata e incompatibile con i principi di trasparenza, parità e responsabilità tra operatori economici. Il Consiglio di Stato conferma che, in tali casi, l’offerta va esclusa: ciò tutela sia il risultato sia la fiducia/buona fede tra le parti. L’appello della stazione appaltante è stato quindi respinto e la sentenza del TAR confermata.



