05/05/2026
Art. 41Art. 60

Conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione di concessione per asilo nido: difetto di istruttoria nei costi della manodopera e mancata equivalenza dei contratti collettivi

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Cooperativa Sociale Gialla, confermando la sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’aggiudicazione della concessione per la gestione di un asilo nido a causa di errori nell’analisi dei costi della manodopera e della mancata equivalenza tra il contratto collettivo proposto dall’aggiudicataria (Aninsei) e quello richiesto dalla stazione appaltante (Cooperative sociali). La sentenza ribadisce l’importanza di una rigorosa istruttoria nella verifica dell’anomalia dell’offerta e del rispetto delle tutele normative ed economiche dei lavoratori, secondo le prescrizioni del Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione conferma la pronuncia del TAR che aveva annullato l’aggiudicazione della gara per la gestione in concessione dell’asilo nido 'Un due tre stella' a favore della Cooperativa Sociale Gialla (CSG) e aveva disposto il subentro della seconda classificata, Cometa, subordinato all’esito positivo delle verifiche. Le motivazioni della sentenza si articolano principalmente su due fronti:

1. Difetto di istruttoria e motivazione nella verifica di anomalia dell’offerta: la stazione appaltante aveva accettato una riduzione del 20% del costo della manodopera giustificata dalla 'morbilità' (assenza dei bambini per malattia), applicata non solo agli educatori, ma anche a figure professionali come ausiliari, cuoco e coordinatrice, la cui presenza e costi non dipendono dal numero effettivo dei bambini presenti. Né la stazione appaltante né l’aggiudicataria hanno adeguatamente giustificato tale riduzione o valutato correttamente la congruità economica complessiva, anche in relazione a errori materiali nel PEF (Piano Economico Finanziario) e alla mancata considerazione degli scatti di anzianità maturati dai dipendenti nel quinquennio.

2. Mancata equivalenza tra il contratto collettivo applicato (Aninsei) e quello richiesto (Cooperative sociali): CSG aveva dichiarato di armonizzare tramite superminimi le differenze economiche tra i due contratti, ma il Consiglio di Stato rileva che la legge richiede che l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) sia assicurata da un contratto collettivo e non da mere dichiarazioni o impegni unilaterali. Inoltre, sono state rilevate differenze non marginali in alcuni istituti contrattuali (ad es., lavoro supplementare part time, preavviso, periodo di prova, trattamento in caso di malattia).

Giuridicamente, la sentenza sottolinea il ruolo della stazione appaltante nel verificare rigorosamente la congruità delle offerte, soprattutto in relazione alla tutela dei lavoratori, e afferma che il rispetto delle tutele minime costituisce condizione di legittimità delle aggiudicazioni. L’inserimento di clausole sociali nei bandi e la verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi sono condizioni indispensabili per la validità dell’affidamento, ponendosi a tutela sia della concorrenza leale sia dei diritti dei lavoratori.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato in relazione alla verifica dei costi della manodopera, poiché disciplina la corretta progettazione dei servizi pubblici anche sotto il profilo della definizione e stima dei costi, inclusi quelli relativi al personale. Il Consiglio di Stato sottolinea che la carente istruttoria sul calcolo dei costi della manodopera e la mancata coerenza fra il numero di utenti e il personale necessario configurano una violazione dei principi di corretta progettazione e trasparenza previsti da questo articolo.

Articolo 60

L’articolo 60 è stato invocato dall’appellante per sostenere che eventuali incrementi dei costi dovuti agli scatti di anzianità o ad altri istituti sarebbero comunque compensabili tramite la revisione prezzi prevista dal contratto. Tuttavia, la sentenza chiarisce che la revisione prezzi non può essere utilizzata per giustificare a posteriori l’omessa previsione di costi prevedibili (come gli scatti di anzianità) in fase di offerta, poiché tali costi devono essere inclusi ab origine nell’offerta economica. Solo variazioni imprevedibili e significative possono legittimare l’attivazione della revisione prezzi secondo le regole dettagliate dall’articolo.

Articoli di riferimento