05/06/2026
Art. 41

Consiglio di Stato: Respinto l'appello di Leo Costruzioni sull’aggiudicazione dei lavori per lo stadio di Lecce (Giochi del Mediterraneo 2026)

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Leo Costruzioni s.p.a. che contestava l’aggiudicazione dell’appalto per la ristrutturazione dello stadio 'Ettore Giardiniero' di Lecce, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026, a favore del Consorzio Ar.Co. Lavori. La società ricorrente aveva sollevato molteplici censure, tra cui presunte carenze formali e sostanziali nell’offerta dei vincitori, mancanza di indicazione della categoria progettuale P.02, difetto di requisiti tecnici e dichiarazioni non veritiere. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze: ha giudicato legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per chiarimenti formali, confermando che non vi era una carenza sostanziale nei requisiti dichiarati e che la suddetta categoria P.02 rappresentava una prestazione eventuale, non essenziale alla base d’asta. Il possesso dei requisiti tecnico-professionali, incluso quello della categoria P.02, è stato verificato secondo la legge, nonostante la rettifica di un certificato, e la composizione del gruppo di progettazione è stata ritenuta conforme alle regole di gara. L’appello è stato dunque respinto, con compensazione delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza motiva il rigetto dell’appello su più fronti. Sotto il profilo formale, il Consiglio di Stato reputa che la mancata indicazione puntuale della categoria progettuale P.02 nell’offerta del gruppo vincitore non comportasse una carenza di un elemento essenziale, potendo essere sanata tramite soccorso istruttorio, poiché la prestazione era meramente eventuale e non oggetto essenziale della gara. Sotto il profilo sostanziale, le contestazioni relative alla mancanza dei requisiti tecnici sono state respinte: la stazione appaltante ha ragionevolmente valutato come idonea la documentazione prodotta dagli operatori economici, anche alla luce delle successive rettifiche amministrative, confermando il principio di continuità dei requisiti. La sentenza afferma inoltre che la composizione del gruppo di progettazione va valutata unitariamente: non era richiesta la titolarità individuale dei requisiti, ma il loro possesso complessivo in capo al raggruppamento. Quanto all’asserita mancata istruttoria da parte della commissione di gara, il Consiglio sottolinea la piena legittimità delle decisioni assunte sulla base di certificazioni pubbliche all’epoca valide. La decisione si fonda, dunque, su una rigorosa interpretazione delle regole di gara, del codice dei contratti pubblici e dei principi di affidamento, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 disciplina i livelli e i contenuti della progettazione, imponendo l’indicazione chiara delle categorie tecniche e la corrispondenza tra prestazioni offerte e requisiti previsti dalla legge di gara. La sentenza richiama tale articolo per ribadire che la progettazione oggetto di gara deve essere conforme ai requisiti minimi indicati dal disciplinare e che la categoria P.02, nella fattispecie, rappresentava una prestazione eventuale e non necessaria per la partecipazione. Pertanto, la mancata indicazione puntuale della suddetta categoria nella dichiarazione progettuale è stata ritenuta sanabile tramite soccorso istruttorio e non causa di esclusione automatica, in linea con la razionalità e la flessibilità richieste dall’art. 41.

Articoli di riferimento