05/09/2025
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Gara INPS servizi socio-educativi: annullamento aggiudicazione per verifica anomalia offerta e conferma ammissibilità della concorrente

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha annullato l'aggiudicazione disposta dall'INPS in favore de La Sorgente Società Cooperativa Sociale per la gestione di servizi socio-educativi presso vari convitti, imponendo la ripetizione della verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 D.lgs. 36/2023. La Sorgente è stata ritenuta correttamente ammessa alla gara, avendo comprovato il requisito di idoneità professionale tramite iscrizione camerale per attività pertinente, in linea con il principio di massima partecipazione e la nuova disciplina dell’art. 100. L’appello incidentale della cooperativa aggiudicataria per escludere il secondo classificato (RTI Koinè) è stato dichiarato improcedibile. Il giudice ha inoltre ritenuto legittima la proroga del termine di presentazione offerte dovuta a malfunzionamento della piattaforma telematica e confermato che l’inversione procedimentale adottata rispetta il nuovo quadro normativo.

Spiegazione Dettagliata

La pronuncia affronta due principali questioni: la corretta ammissione alla gara di La Sorgente e la legittimità dell'aggiudicazione in suo favore. Sul primo punto, il Consiglio di Stato conferma che per il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023, art. 100), l’iscrizione alla Camera di commercio per attività 'pertinente' (non coincidente) è sufficiente per l’idoneità professionale. Sono irrilevanti i codici ATECO e il fatto che l’attività non fosse prevalente o sviluppata in ambito residenziale, in adesione al principio di massima partecipazione e proporzionalità (artt. 1, 3, 10). La richiesta di ulteriore documentazione da parte della stazione appaltante (soccorso istruttorio) non era necessaria, ma non è stata comunque decisiva ai fini dell'ammissione. Il secondo motivo, accolto parzialmente, riguarda la verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 che la stazione appaltante dovrà ripetere per carenze istruttorie sugli scostamenti dal costo del lavoro tabellare e sulla previdenza complementare, potendo tali elementi incidere sull’effettiva sostenibilità dell’offerta. Non sono stati invece ravvisati profili di esclusione automatica o altra illegittimità. Le richieste di esclusione reciproca tra operatori (ricorso incidentale) sono state ritenute superate alla luce della giurisprudenza UE: la posizione giuridica tutelata non può essere paralizzata dal mero ricorso incidentale, e il giudice deve procedere all’esame delle doglianze principali. La sentenza valorizza i principi di fiducia, trasparenza, tutela dell’affidamento e favor partecipationis, ribadendo il ruolo centrale del nuovo Codice Appalti nella semplificazione e accelerazione delle procedure.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Ha ispirato l’interpretazione estensiva e pro-concorrenziale dei requisiti di partecipazione (idoneità professionale), sostenendo la massima apertura ai concorrenti e la valorizzazione del risultato dell’evidenza pubblica.

Articolo 2

Richiamato per legittimare il rilievo della buona fede e della fiducia tra amministrazione e operatori, specie in relazione all’affidamento sulla correttezza dei comportamenti amministrativi nella gestione degli atti e dei termini di gara.

Articolo 3

Fondamentale per favorire l’accesso al mercato di un ampio numero di operatori economici, impedendo interpretazioni restrittive dei requisiti di iscrizione e ponendo il principio di concorrenza a base delle valutazioni sui requisiti di ammissione.

Articolo 4

Ha guidato l’interpretazione sostanziale di tutte le norme rilevanti sulla partecipazione e selezione, assicurando il rispetto dei principi fondamentali del nuovo codice.

Articolo 5

Rilevante sul tema della tutela dell’affidamento e della buona fede, specialmente nella gestione della proroga dei termini e nella valutazione dell’affidamento maturato dai concorrenti nel rispetto delle regole di gara.

Articolo 10

Alla base dell’interpretazione tassativa delle cause di esclusione e a sostegno dell’orientamento favorevole alla massima partecipazione e all’irricevibilità di ulteriori clausole escludenti non previste dalla legge.

Articolo 11

Preso in considerazione nella valutazione della congruità dei costi del personale nella verifica di anomalia dell’offerta, in quanto la sostenibilità deve essere ancorata al rispetto del contratto collettivo del settore.

Articolo 20

Rilevante in materia di trasparenza delle procedure di gara e pubblicità degli atti amministrativi, anche rispetto alla gestione digitale e alle piattaforme informatiche.

Articolo 25

Invocato nella parte in cui si affronta la legittimità della proroga dei termini per malfunzionamento della piattaforma telematica, confermando il diritto degli operatori a non essere penalizzati da criticità informatiche.

Articolo 27

Richiamato in materia di pubblicazione e pubblicità degli atti di gara, per garantire la legalità e la trasparenza degli stessi.

Articolo 65

Evocato per confermare la legittimità della partecipazione dei diversi tipi di operatori economici, anche in forma associata (RTI), e la correttezza delle modalità di verifica dei requisiti.

Articolo 68

Rilevante per disciplinare la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e i requisiti che questi devono possedere.

Articolo 71

Applicato come riferimento per la legittimità della procedura aperta prescelta e nel calcolo dei termini minimi per la presentazione delle offerte.

Articolo 84

Rilevante per le modalità di pubblicazione europea degli atti e per la trasparenza delle procedure.

Articolo 85

Richiamato per assicurare la pubblicazione nazionale degli atti di gara e la loro accessibilità.

Articolo 92

Fondamento normativo della possibilità di prorogare i termini per la presentazione delle offerte in caso di necessità, come avvenuto nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

Articolo 93

Disciplinante la composizione e i compiti della commissione giudicatrice che ha valutato le offerte tecniche.

Articolo 94

Richiamato in relazione alle cause di esclusione automatica, escludendo la presenza di tali cause nei confronti di La Sorgente.

Articolo 95

Disciplina le cause non automatiche di esclusione, che sono state oggetto di valutazione ma non applicate nel caso di specie.

Articolo 96

A cornice dell’intera valutazione delle cause di esclusione, indicando le regole di applicazione e comunicazione delle stesse.

Articolo 97

Rilevante nella trattazione delle eventuali cause di esclusione a carico dei partecipanti ai raggruppamenti temporanei, che non sono state riscontrate nel caso.

Articolo 98

Preso in considerazione nella parte in cui si discute di gravi illeciti professionali, che non sono risultati fondati nella posizione delle parti.

Articolo 99

Fondamento procedimentale della verifica dei requisiti tramite il fascicolo digitale dell’operatore e delle banche dati pubbliche.

Articolo 100

Norma chiave per la valutazione dell’idoneità professionale: il Consiglio di Stato afferma che l'iscrizione camerale deve essere solo pertinente – non perfettamente coincidente – rispetto all’oggetto del contratto, anche se afferente ad attività secondarie.

Articolo 101

Disciplina il soccorso istruttorio, la cui attivazione è stata analizzata e ritenuta superflua, in quanto il requisito era già posseduto.

Articolo 107

Principio generale richiamato per la legittimità dell’esame anticipato delle offerte e per l’adozione dell’inversione procedimentale, che la sentenza ritiene conforme alla disciplina vigente.

Articolo 108

Detta i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e viene richiamato per la necessità di valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli aspetti qualitativi dell’offerta.

Articolo 110

Fondamentale per la verifica di anomalia dell’offerta: la sentenza dispone la ripetizione del subprocedimento di anomalia in quanto la verifica svolta dalla stazione appaltante risultava carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale.

Articoli di riferimento