Responsabilità della PA e risarcimento del danno per illegittima revoca dell’aggiudicazione: criteri e limiti ai sensi del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello della società Holzer Gmbh, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per la mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, a seguito dell’annullamento illegittimo dell’aggiudicazione da parte del Comune di Borgata Campo Tures. La domanda risarcitoria, già dichiarata inammissibile per vizi formali, è stata ritenuta ammissibile e fondata nel merito, limitatamente al mancato utile (lucro cessante), mentre sono state escluse altre poste di danno e il danno curriculare per mancata prova. La somma liquidata è pari al 5% della base d’asta, oltre rivalutazione e interessi.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la domanda di risarcimento avanzata da Holzer Gmbh per il danno subito a seguito della revoca in autotutela dell’aggiudicazione di un appalto, giudicata illegittima con precedente pronuncia giudiziaria. In primo grado il TAR aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per motivi procedurali. Il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto la tempestività e l’ammissibilità della domanda, chiarendo che il rigetto per difetti formali non preclude una riproposizione della domanda nei termini di legge. Nel merito, la decisione ribadisce che in materia di appalti pubblici la responsabilità risarcitoria della PA per illegittimità degli atti non richiede la prova della colpa, stante la natura oggettiva del regime (orientato dall’ordinamento UE), e che il danno risarcibile è quello da mancata aggiudicazione (lucro cessante), se il ricorrente dimostra che avrebbe ottenuto il contratto in assenza dell’atto illegittimo. Per la quantificazione, il mancato utile è calcolato in base al ribasso praticato in gara e non con criteri forfettari, decurtandolo eventualmente per l’impiego alternativo delle risorse (aliunde perceptum). Non è stato invece riconosciuto il danno curriculare per carenza di prova e sono state escluse le spese legali dal computo risarcitorio. Le spese di giudizio sono compensate per la parziale soccombenza delle parti.



