Soccorso istruttorio e automatismo dell’esclusione per mancato rispetto dei termini nelle gare telematiche: conferma dell’esclusione e rigetto della domanda risarcitoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Gomedia Satcom S.r.l., confermando la decisione di primo grado che aveva giudicato legittima l'esclusione dalla gara per non aver integrato, entro il termine perentorio, la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio tramite piattaforma telematica. La prova del lamentato disservizio informatico non è stata ritenuta attendibile né sufficiente. Conseguentemente, è stata confermata anche l’improcedibilità e il rigetto delle altre domande (annullamento provvedimenti di revoca e risarcimento danni).
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la vicenda di esclusione per omessa produzione nei termini della documentazione integrativa richiesta con soccorso istruttorio nell’ambito di una procedura telematica di gara pubblica. Gomedia Satcom S.r.l. aveva sostenuto che il ritardo fosse dovuto a un malfunzionamento della piattaforma Consip, ma la prova fornita (basata su archivi web e perizia di parte) è stata ritenuta insufficiente a dimostrare l’effettivo disservizio nel momento indicato. La stazione appaltante, sulla base dei data log forniti dal gestore della piattaforma, ha escluso che vi fossero accessi bloccati o problemi tecnici durante il termine assegnato. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la normativa (art. 101, d.lgs. 36/2023) prevede l’esclusione automatica in caso di mancato rispetto del termine, a prescindere da eventuali giustificazioni imputabili all’operatore economico. Anche la domanda risarcitoria è stata respinta poiché l’esclusione, ritenuta legittima, ha interrotto il nesso causale con ogni eventuale danno subito, rendendo inoltre improcedibili tutte le altre domande collegate alla partecipazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 101 del d.lgs. 36/2023 è stato applicato come fondamento per la legittimità dell’esclusione automatica dalla gara in caso di mancato rispetto del termine perentorio assegnato per il soccorso istruttorio telematico. La sentenza ha chiarito che la mancata produzione della documentazione entro il termine (nonostante le contestazioni sull’esistenza di disservizi, ritenute non dimostrate) comporta automaticamente l’esclusione, senza margini di discrezionalità per la stazione appaltante. L’articolo viene quindi interpretato in senso rigoroso: il termine è essenziale e il suo mancato rispetto, salvo prova certa di causa non imputabile, conduce inevitabilmente all’estromissione dalla procedura di gara.



