06/07/2026
Art. 59Art. 71Art. 110

Gara d’appalto ATER Roma: legittimità dell’indicazione del costo della manodopera e criteri di verifica dell’anomalia nelle offerte per accordo quadro

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da ATER del Comune di Roma contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’esclusione di Vivai Antonio Marrone s.r.l. dalla procedura di gara per un accordo quadro di servizi di manutenzione del verde. La controversia verteva sul calcolo dei costi della manodopera e sulla verifica dell’anomalia dell’offerta: la stazione appaltante aveva infatti escluso la società poiché, secondo la propria interpretazione, la congruità del costo del personale e le percentuali di incidenza avrebbero dovuto essere calcolate sull’intero importo a base di gara dell’accordo quadro (€16 milioni), non sull’importo effettivamente offerto dopo il ribasso. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che tale interpretazione era illogica e priva di riscontro nella lex specialis, poiché l’offerta economica e i relativi costi devono essere riferiti al quantitativo concreto di servizi offerti e non all’intero plafond teorico dell’accordo quadro.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla corretta interpretazione degli istituti dell’accordo quadro e della verifica dell’anomalia delle offerte. In particolare, il Collegio ha affermato che, trattandosi di accordo quadro, l’importo a base di gara rappresenta solo un limite massimo potenziale e non un obbligo certo sia per la stazione appaltante che per l’operatore economico. Conseguentemente, il costo della manodopera e le altre componenti dell’offerta devono essere calcolate sull’importo effettivamente ribassato e sull’effettivo quantitativo di servizi che si intende offrire, non sull’intero massimale dell’accordo quadro. La verifica della congruità dell’offerta, ai sensi della normativa vigente, può essere sindacata dal giudice solo per manifesta illogicità, erroneità o travisamento dei fatti; nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la stazione appaltante avesse operato una riparametrazione dei costi non prevista dalla lex specialis e irragionevole, frustrando lo scopo della separata indicazione dei costi della manodopera. Il provvedimento di esclusione è stato quindi annullato, confermando che la stazione appaltante non può pretendere dall’operatore economico la copertura di costi rispetto a un volume di servizi non certo né obbligatorio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 59

L’articolo 59 disciplina gli accordi quadro, chiarendone la natura e il funzionamento: stabilisce che l’accordo quadro individua solo il limite massimo degli affidamenti possibili, senza obbligo di esaurimento dell’importo a base di gara. Il Consiglio di Stato richiama questo articolo a sostegno dell’interpretazione secondo cui la prestazione richiesta all’operatore economico non corrisponde necessariamente all’intero importo a base di gara, ma solo alla parte di servizi effettivamente richiesta tramite i singoli contratti attuativi. Da qui discende che l’operatore debba giustificare costi e congruità dell’offerta solo rispetto al quantitativo oggetto della propria offerta, non sull’intero massimale teorico.

Articolo 71

L’articolo 71 regola la procedura aperta applicata nella gara in questione, garantendo la massima partecipazione e trasparenza. La sentenza lo richiama principalmente per la ricostruzione della cornice procedurale della gara, ribadendo che la procedura si è svolta secondo le regole di legge, il che rafforza la necessità di rispettare la logica e le modalità di calcolo effettivamente previste dalla lex specialis e non di introdurre valutazioni discrezionali atipiche da parte della stazione appaltante nella fase di verifica dell’offerta.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse. La sentenza lo collega al dovere della stazione appaltante di motivare in modo logico e giustificato l’eventuale esclusione di offerte sospette di anomalia. Il Consiglio di Stato sottolinea che tale verifica deve essere svolta sulla base dei reali elementi dell’offerta e della congruità rispetto ai servizi effettivamente offerti, non su parametri teorici o presuntivi estranei alla lex di gara. L’Amministrazione, secondo la sentenza, ha errato nel riparametrare l’anomalia sull’importo massimo dell’accordo quadro, violando così i principi di logicità e proporzionalità imposti dall’articolo 110.

Articoli di riferimento