06/07/2026
Art. 41Art. 59Art. 71Art. 110

Accordi quadro e verifica dell’anomalia dell’offerta: la corretta interpretazione dei parametri di valutazione nelle gare pubbliche

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello dell’Ater di Roma contro la sentenza del TAR Lazio che annullava l’esclusione di un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) da una procedura di gara aperta per l’affidamento di un accordo quadro. L’esclusione era stata motivata dal fatto che il RTI aveva giustificato i costi della manodopera sull’importo offerto (ribassato), anziché sull’intero valore dell’accordo quadro. Il Consiglio di Stato ha confermato che tale esclusione è illegittima, in quanto la disciplina di gara richiede solo che i costi della manodopera siano coerenti con l’offerta presentata e non con l’intero massimo potenziale dell’accordo quadro, che è solo presuntivo e non vincolante. La valutazione di congruità dell’offerta si svolgeva, infatti, sul valore economico su cui era formulato il ribasso, coerentemente con il quantitativo di prestazioni oggetto della gara.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato, richiamando i principi sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione nella valutazione delle offerte, ha ribadito che il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi al potere valutativo dell’Amministrazione, ma solo verificarne la logicità, ragionevolezza e aderenza alle regole di gara. Nel caso concreto, la Stazione Appaltante (Ater Roma) aveva escluso il RTI perché, a suo dire, i costi della manodopera andavano rapportati all’intero valore massimo dell’accordo quadro e non solo all’importo offerto (ribassato). Tuttavia, il giudice amministrativo ha rilevato che la lex specialis e la natura stessa dell’accordo quadro non imponevano tale obbligo: il valore massimo dell’accordo quadro è presuntivo, non vincolante, e l’operatore concorre su uno specifico quantitativo di servizi/lavori, parametrato all’importo su cui formula il ribasso. Pretendere un dimensionamento dell’offerta e della manodopera su un importo mai necessariamente raggiunto né contrattualizzato sarebbe illogico e irragionevole, generando incoerenza tra i valori indicati. La decisione del Consiglio di Stato riafferma perciò l’obbligo per la Stazione Appaltante di valutare la congruità dell’offerta rispetto all’effettivo oggetto della gara e non sull’importo massimo potenziale dell’accordo quadro.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

Richiamato dalla parte appellata per sostenere il rispetto dei livelli progettuali e la conformità tra progettazione e valutazione dei costi dell’offerta. Nella sentenza, viene menzionato per ribadire la necessità che l’offerta sia adeguata ai contenuti progettuali realmente posti a base di gara, rafforzando la tesi che i costi della manodopera andavano valutati sull’importo offerto e non sul valore massimo dell’accordo quadro.

Articolo 59

Centrale nella controversia, disciplina la natura dell’accordo quadro come strumento flessibile che definisce un importo massimo presunto (non vincolante), con il vero oggetto della gara rappresentato dalle prestazioni, nei limiti delle risorse, che potranno essere effettivamente richieste e contrattualizzate. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la Stazione Appaltante non assume obbligo di raggiungere il plafond massimo: dunque, i costi dell’offerta devono essere valutati sull’importo offerto e non su una stima massima teorica.

Articolo 71

Regola la procedura aperta seguita nella gara oggetto di giudizio. Viene richiamato nel riepilogo dei fatti per ricordare che la procedura era trasparente e aperta a più operatori economici, e che le offerte dovevano essere valutate secondo i criteri di congruità previsti dalla legge e dalla lex di gara.

Articolo 110

Norma di riferimento per la verifica delle offerte anormalmente basse, che impone alla stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta rispetto al valore effettivo della commessa. Nella causa, è stato contestato che la SA avesse preteso un livello di giustificazione e congruità superiore a quanto richiesto dall’articolo, interpretando erroneamente la ratio della disciplina e della lex di gara, da cui non emergeva l’obbligo di rapportare i costi all’intero massimo dell’accordo quadro.

Articoli di riferimento