Gara d’appalto per manutenzione stradale: motivazione in tema di gravi illeciti professionali e verifica di congruità delle offerte anomale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello di una società contro l’aggiudicazione di un lotto in una gara per la manutenzione autostradale, respingendo le doglianze sulla mancata esclusione per gravi illeciti professionali dei controinteressati, ma accogliendo la doglianza sulla incongruità e irragionevolezza del giudizio di non anomalia dell’offerta aggiudicataria. È stato ordinato all’amministrazione di ripetere la valutazione di sostenibilità economica dell’offerta. Le spese di giudizio sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza verte su due tematiche principali: la valutazione dei 'gravi illeciti professionali' (art. 98 Codice appalti) e la verifica delle offerte anormalmente basse (art. 110 Codice appalti). Il Consiglio di Stato ha confermato che, in assenza di elementi particolarmente eclatanti o di contestazioni procedurali espresse, la stazione appaltante non è tenuta a una motivazione analitica in caso di ammissione del concorrente, potendo tale motivazione risultare anche implicita. Per quanto riguarda la verifica di anomalia dell’offerta, invece, la sentenza ha ritenuto fondata la censura dell’appellante: la valutazione della stazione appaltante è risultata manifestamente irragionevole e viziata poiché i costi dichiarati non trovavano copertura nell’importo offerto, specie considerando la separazione tra oneri per la sicurezza (non ribassabili) e costi della manodopera. È stato dunque ordinato di riesaminare la congruità dell’offerta aggiudicataria. Inoltre, la posizione del secondo classificato è divenuta improcedibile poiché l’amministrazione, in sede di chiarimenti, ne ha già dichiarato l’offerta anomala.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 98 è stato richiamato per definire i casi in cui un operatore economico può essere escluso per grave illecito professionale. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ribadito che solo in presenza di fatti particolarmente gravi o contestazioni specifiche la stazione appaltante è tenuta a una motivazione esplicita. Qui, le pregresse vicende penali e amministrative erano state dichiarate dal concorrente e accompagnate da misure di prevenzione, giudicate adeguate. Non vi erano ragioni tali da imporre una motivazione analitica per l’ammissione, né era rilevante la semplice presenza di procedimenti penali non ancora conclusi né fatti successivi all’aggiudicazione.
L’articolo 110 disciplina la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse. In questa sentenza, il Consiglio di Stato ha rilevato che la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria era viziata: la stazione appaltante aveva confuso le voci di costo ribassabile, gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera, non assicurando la copertura dei costi minimi. Ha quindi disposto la ripetizione della verifica di anomalia in base a una corretta ripartizione e valutazione delle voci di costo previste dalla lex specialis e dalla normativa.



