06/07/2026
Art. 10Art. 71Art. 104Art. 119

Consiglio di Stato – Gara per il potenziamento svincolo Dervio: legittima l’aggiudicazione e la valutazione delle offerte, limiti all’esclusione e discrezionalità tecnica della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto relativa al potenziamento dello svincolo in località Dervio, confermando la legittimità della valutazione della stazione appaltante e la non configurabilità di cause di esclusione automatica per presunti difetti nelle referenze tecniche e nei contratti di avvalimento. I giudici hanno chiarito che la lex specialis e il Codice degli Appalti richiedono l’esclusione solo in casi tassativi ed escludono automatismi espulsivi per questioni valutative sulle referenze. È stata ritenuta corretta la valutazione della commissione sulle capacità tecniche espresse tramite subappalto e avvalimento e respinta ogni ipotesi di nullità contrattuale, ribadendo l’ampio margine discrezionale e non sostitutivo del giudice rispetto alle valutazioni tecniche della PA.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riguarda una controversia sulla validità dell’aggiudicazione di un appalto integrato per lavori infrastrutturali connessi alle opere olimpiche Milano–Cortina 2026. Le società appellanti chiedevano l'esclusione dell'aggiudicataria o la rideterminazione del punteggio per presunti vizi nelle referenze tecniche (in particolare relativi a interventi eseguiti tramite subappalto e avvalimento) e per la supposta nullità del contratto di avvalimento premiale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze, precisando che: a) secondo la lex specialis e l’art. 10 d.lgs. 36/2023 l’esclusione può avvenire solo per cause espressamente previste; b) la mancata idoneità di una referenza tecnica (anche se contestata) non comporta esclusione automatica ma solo eventuale assegnazione di punteggio nullo; c) la nozione di ‘intervento concluso’ va intesa in senso sostanziale e possono essere considerati lavori certificati/contabilizzati anche se l’opera complessiva non è collaudata; d) il subappalto consente di far valere requisiti esperienziali per la quota parte eseguita e certificata; e) il contratto di avvalimento è valido se, letto congiuntamente agli atti, indica in modo individuabile le risorse messe a disposizione, senza richiedere un formalismo eccessivo; f) il giudice amministrativo non può sostituire le valutazioni tecniche della commissione ma solo sindacarne la logicità e ragionevolezza. In assenza di vizi macroscopici, la graduatoria e l’aggiudicazione sono ritenute legittime.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Invocato per affermare la tassatività delle cause di esclusione: solo quelle espressamente previste dal Codice e dalla lex specialis consentono l’esclusione di un operatore dalla gara. La sentenza ha escluso che la contestata inidoneità di una referenza tecnica potesse costituire causa di esclusione automatica, riaffermando il favor partecipationis e la necessità di interpretare le regole di gara e le cause espulsive in modo restrittivo.

Articolo 71

Cita la procedura aperta come modalità della gara oggetto di giudizio. L’articolo fornisce il quadro normativo per la trasparenza e l’accesso generalizzato alla gara, base regolamentare della vicenda ma non oggetto di specifico contendere interpretativo.

Articolo 104

Applicato per valutare la validità del contratto di avvalimento premiale. Il Consiglio di Stato chiarisce che la specifità delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria va apprezzata in modo sostanziale e non formalistico, ricavando le informazioni anche 'per relationem' tra contratto di qualificazione e quello premiale, purché sia certa la volontà di mettere a disposizione mezzi, personale e struttura produttiva. Si respinge così la nullità del contratto prospettata dagli appellanti.

Articolo 119

Viene richiamato per legittimare la spendibilità delle referenze acquisite mediante subappalto. La sentenza afferma che le certificazioni dei lavori eseguiti in subappalto sono riferibili al subappaltatore per la quota parte realizzata e possono essere spese per dimostrare la capacità tecnica, conformemente al dettato del codice.

Articoli di riferimento