06/08/2026
Art. 57Art. 110

Rigetto dell'Appello sul Costo della Manodopera e la Congruità dell'Offerta nell’Affidamento di Servizi Comunali

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. contro il Comune di Cagliari e l'aggiudicataria In Linea Società Cooperativa, confermando la sentenza del TAR Sardegna che aveva già ritenuto legittima l'aggiudicazione della gara per il servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi negli impianti sportivi comunali. Il ricorso era basato principalmente sulla presunta incongruità del costo del lavoro offerto dall'aggiudicataria, ritenuto inferiore ai minimi sindacali e alle tabelle ministeriali. Tuttavia, la verificazione tecnica ha accertato che non vi erano scostamenti tali da rendere l’offerta incongrua né violazioni dei minimi salariali. Il Consiglio ha evidenziato che la discrezionalità amministrativa sul punto era stata esercitata correttamente e che le argomentazioni della ricorrente erano sostanzialmente soggettive e prive di fondamento oggettivo.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, contestata dall'appellante soprattutto per la presunta violazione dei minimi salariali e per l’asserita sottostima di alcuni costi obbligatori (come formazione e sicurezza). La sentenza chiarisce che il parametro per la congruità del costo del lavoro non è il semplice confronto con le tabelle ministeriali, ma la verifica concreta del rispetto dei minimi contrattuali del CCNL applicabile, ed esclude che scostamenti moderati determinino automaticamente una perdita o l’anomalia dell’offerta. Anche le previsioni salariali future (relative a rinnovi contrattuali successivi alla presentazione delle offerte) non sono ritenute rilevanti ai fini della congruità. Non sono risultate violazioni di obblighi retributivi, né mancanze istruttorie attribuibili all’amministrazione aggiudicatrice, la quale non era tenuta ad attivare il sub-procedimento di verifica di anomalia senza fondati indizi. L’esercizio della discrezionalità amministrativa è stato quindi giudicato conforme alle regole e non sindacabile in assenza di errori manifesti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

L'articolo 57, che impone il rispetto dei contratti collettivi e delle clausole sociali nei bandi di gara, viene richiamato dalla parte appellante a sostegno della tesi secondo cui l’offerta avrebbe dovuto rispettare pienamente gli incrementi salariali previsti dai CCNL e garantire la tutela dei lavoratori. La sentenza, tuttavia, chiarisce che i minimi salariali devono essere quelli vigenti e accertabili al momento della presentazione dell’offerta, non potendo vincolare l’offerta a eventuali rinnovi futuri non ancora efficaci. Il rispetto dei parametri contrattuali e delle tutele previste dall’art. 57 risulta accertato sia dalla verificazione tecnica sia dalle motivazioni della stazione appaltante.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse e le ragioni per cui una stazione appaltante può (o deve) attivare tale sub-procedimento. Il ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto procedere con la verifica di anomalia. Tuttavia, la sentenza stabilisce che tale attivazione non era obbligatoria in assenza di elementi oggettivi che mettessero in dubbio la sostenibilità dell’offerta: la congruità del costo della manodopera è stata accertata dalla verificazione, che ha escluso scostamenti tali da giustificare sospetti di anomalia. Pertanto, la scelta dell’amministrazione di non attivare detta verifica è stata ritenuta legittima in applicazione del principio di discrezionalità amministrativa previsto dall’articolo 110.

Articoli di riferimento