Esclusione da gara d'appalto per gravi violazioni fiscali e illecito professionale: confermata la legittimità delle decisioni della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello di una società esclusa da una gara indetta da Anas per lavori di manutenzione, confermando la sentenza del TAR Piemonte. L'esclusione era motivata da una grave violazione fiscale non definitivamente accertata superiore alle soglie indicate e dalla mancata comunicazione di tale situazione in sede di gara, condotta ritenuta grave illecito professionale. Il Consiglio ha riconosciuto che l'Amministrazione ha correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica nell'applicazione dei criteri normativi, e che non sussistono errori né nella motivazione dell'esclusione né nella valutazione della mancata comunicazione all'ANAC. Le spese sono poste a carico della società appellante.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza e conferma la legittimità dell'esclusione di un concorrente da una procedura d'appalto per aver commesso una grave violazione fiscale non definitivamente accertata (con importo superiore al 10% del valore dell'appalto) e per non aver comunicato tale fatto alla stazione appaltante, omettendo informazioni rilevanti in fase di gara. Il Consiglio di Stato precisa che, in presenza di gravi violazioni fiscali non definitive, la stazione appaltante deve esercitare un potere valutativo (discrezionalità tecnica), limitato alla verifica delle soglie di gravità e della rilevanza rispetto al valore dell'appalto. Inoltre, la mancata dichiarazione del debito fiscale configura una condotta idonea a integrare illecito professionale, rilevante come causa di esclusione secondo il Codice degli appalti, anche in assenza di dolo intenzionale: è sufficiente una colpa professionale. Pertanto, la motivazione dell’esclusione e della segnalazione all’ANAC è congrua e coerente con la normativa vigente.



