07/01/2026

Consiglio di Stato: ammissibilità di offerte presentate con sottoscrizione equipollente e principio del risultato nelle gare pubbliche

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado respingendo l’appello della società Rental Fly And Sea s.r.l., che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per la permuta di un aereo in favore di RAS – Rheinland Air Service GmbH. La contestazione riguardava la modalità di sottoscrizione dell’offerta della RAS: questa, infatti, era stata firmata a mano dal proprio rappresentante e digitalmente da una terza società delegata (Orion Fly), senza procura notarile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’offerta fosse valida e imputabile a RAS, in quanto la documentazione complessiva consentiva di accertare con certezza la paternità e la provenienza della proposta, non essendo previsti nella lex specialis automatismi escludenti. La decisione valorizza il principio sostanzialistico e il principio del risultato, privilegiando la verifica concreta della riconducibilità dell’offerta all’impresa concorrente rispetto a un formalismo rigoroso.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato, richiamando consolidata giurisprudenza e i principi generali del nuovo Codice degli Appalti, ha affermato che le irregolarità formali nella presentazione delle offerte non determinano automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, salvo che non vi sia incertezza assoluta sulla paternità o sul contenuto della proposta. Nel caso concreto, anche se la firma digitale sull’offerta era stata apposta da un soggetto diverso dal legale rappresentante della RAS (ossia la legale rappresentante di Orion Fly, società formalmente delegata), la presenza di una firma autografa del dirigente RAS, allegata al documento d’identità e la trasmissione alla stazione appaltante da parte della società delegata su incarico formale, hanno reso certa l’attribuzione dell’offerta a RAS. Non sussistendo una previsione espressa nella lex specialis che escludesse simili modalità a pena di esclusione, il Collegio ha ritenuto di dover applicare un’interpretazione sostanziale e funzionale delle regole di gara, in coerenza con il principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023) e valorizzando l’interesse pubblico all’ampliamento della partecipazione e della concorrenza, piuttosto che ad una visione formalistica e sanzionatoria dei vizi di forma.