07/01/2026
Art. 9Art. 177

Riforma della sentenza TAR Veneto sulla revisione prezzi in concessione: legittimità delle richieste istruttorie del Comune di Marostica e inapplicabilità dell'art. 27 d.l. 50/2022

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune di Marostica contro la sentenza del TAR Veneto che aveva annullato le richieste istruttorie comunali in tema di revisione prezzi avanzata dalla società concessionaria Marostica Lighting. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la speciale disciplina di revisione prezzi prevista dall'art. 27 del d.l. 50/2022 non fosse applicabile al caso concreto, poiché i lavori affidati erano già stati consegnati al momento dell'entrata in vigore della norma e la richiesta di revisione era stata proposta a lavori quasi ultimati. Ha inoltre confermato la legittimità delle richieste documentali istruttorie del Comune, evidenziando che nessuna disposizione impediva all'ente di richiedere la documentazione dei costi sostenuti dalla concessionaria. Di conseguenza, è stato respinto il ricorso della società, con compensazione delle spese di giudizio.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza del Consiglio di Stato risolve una controversia tra la società concessionaria di pubblici servizi e il Comune di Marostica in tema di revisione straordinaria dei prezzi previsti in un contratto di concessione. La società aveva chiesto la revisione dei prezzi, invocando l'art. 27 del d.l. 50/2022, che prevede meccanismi compensativi per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali in seguito alla crisi internazionale. Il Comune aveva richiesto dettagliata documentazione contabile a supporto, rifiutando la revisione in caso di mancata produzione. Il TAR aveva dato ragione alla società, annullando le richieste del Comune e ordinando la riapertura del procedimento limitandolo alla mera corrispondenza dei prezzi al prezzario regionale. Il Consiglio di Stato, invece, ha riformato integralmente questa decisione, chiarendo che l'art. 27 si applica solo alle fattispecie in cui il progetto esecutivo sia ancora in fase di aggiornamento e i lavori non siano stati ancora eseguiti. Poiché i lavori erano già stati consegnati e in gran parte realizzati, la norma non poteva operare. Ne deriva che la revisione dei prezzi può avvenire solo secondo la disciplina ordinaria del Codice degli Appalti, del contratto e secondo il principio del rischio operativo proprio delle concessioni pubbliche. Inoltre, il Consiglio di Stato ha giudicato legittima la richiesta istruttoria del Comune, in quanto le amministrazioni hanno pieno diritto di acquisire la documentazione contabile necessaria a valutare la fondatezza dell'istanza di revisione prezzi. Non è stata riscontrata la violazione né dell'art. 27 d.l. 50/2022 né di principi generali di diritto amministrativo. Il Collegio ha altresì rilevato la necessità di tutelare l'equilibrio economico-finanziario tipico delle concessioni, rimandando ogni decisione di merito sulla revisione del PEF al successivo provvedimento dell'amministrazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 9

L'articolo 9, che disciplina il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, viene richiamato in sentenza a conferma che, anche in presenza di eventi straordinari, l’equilibrio contrattuale delle concessioni può essere tutelato tramite meccanismi come la revisione del PEF. Tuttavia la sentenza chiarisce che tali strumenti trovano applicazione secondo la disciplina generale e le clausole contrattuali, non in base all'art. 27 d.l. 50/2022, che non si applica ai lavori già in corso o conclusi come nel caso concreto.

Articolo 177

L'articolo 177 viene richiamato per ribadire il principio fondamentale secondo cui il rischio operativo nella concessione grava sul concessionario, e ogni revisione contrattuale deve essere valutata alla luce di tale principio. La sentenza sottolinea che la correzione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione può avvenire solo in presenza di fatti straordinari, comunque nel rispetto della natura della concessione e del trasferimento del rischio, e non in base a una lettura automatica della disciplina straordinaria di cui all’art. 27 d.l. 50/2022. La richiesta della società viene quindi giudicata alla luce dei principi di fondo della concessione, tra cui la traslazione del rischio operativo.

Articoli di riferimento