Respinto l'appello di Dussmann Service S.r.l.: regolarità dell'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e sociale a favore di Camst Soc. Coop. a r.l. presso il Comune di Albenga
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Dussmann Service S.r.l., confermando la legittimità dell’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e sociale da parte del Comune di Albenga in favore di Camst Soc. Coop. a r.l. L’appello si fondava su presunti errori nella valutazione delle offerte tecnico-qualitative, irregolarità nel subprocedimento di verifica dell’anomalia e mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze, valorizzando la discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione dell’offerta, l’assenza di obbligo di attivare un procedimento di verifica dell’anomalia in assenza di chiari elementi sospetti e la non automatica illegittimità della lex specialis in assenza di criteri premiali sulla parità di genere, soprattutto in una gara con solo due concorrenti. Dussmann è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del Consiglio di Stato affronta tre principali motivi di appello: 1) errore nell'attribuzione dei punteggi qualitativi all’offerta di Camst; 2) presunta irregolarità nella verifica di anomalia dell’offerta; 3) mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere. Il Collegio ha ritenuto infondate le censure tecniche, chiarendo che la valutazione della qualità dell’offerta è questione discrezionale della Commissione di gara, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, non riscontrata nel caso di specie. La richiesta di indicazione di percentuali in peso rispetto a prodotti migliorativi è stata interpretata correttamente dalla Commissione e dal TAR. Quanto alla verifica dell’anomalia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il subprocedimento non era formalmente avviato poiché non erano emersi gravi indizi di anomalia e che, in assenza di obbligatoria attivazione del contraddittorio, non vi sono stati vizi. Per la parità di genere, è confermato che, benché sia obbligatorio prevedere criteri premiali, il loro difetto non inficia automaticamente la gara, specie in una procedura con due soli concorrenti e senza dimostrazione di effettivo pregiudizio. Pertanto, la sentenza respinge in toto l'appello di Dussmann e sancisce la regolarità della procedura di aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 11 viene in rilievo nel contesto delle doglianze relative alle tutele del personale e ai minimi salariali, in particolare quanto alla verifica dell’applicazione dei corretti contratti collettivi. Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che la verifica sui costi della manodopera ai fini dell’anomalia dell’offerta non è più obbligatoria ex lege, ma solo in specifici casi previsti dal nuovo codice.
L’articolo 41 rileva in relazione ai criteri progettuali e ai livelli contenutistici attesi nelle offerte tecniche e progettuali. La sentenza richiama la necessità che le offerte siano coerenti con i livelli qualitativi richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara.
L’articolo 71 è citato quale fondamento della procedura aperta con la quale il Comune di Albenga ha indetto la gara oggetto di giudizio, a conferma della regolarità formale della procedura adottata.
L’articolo 107 entra in gioco in relazione ai principi generali di selezione e aggiudicazione delle offerte, soprattutto in merito all’obbligo della stazione appaltante di escludere offerte non conformi ai requisiti minimi e di garantire imparzialità e trasparenza. Il Consiglio di Stato ha confermato che non vi sono state violazioni di tali principi nel caso concreto.
L’articolo 108 è centrale nella valutazione della legittimità dei criteri di aggiudicazione adottati (offerta economicamente più vantaggiosa) e della ripartizione dei punteggi. Viene inoltre richiamato per quanto concerne l'obbligo di prevedere criteri premiali relativi alla parità di genere: la sentenza ne sottolinea la portata, affermando tuttavia che la loro omissione non determina in automatico l’illegittimità della procedura in assenza di dimostrazione di effettivo pregiudizio o lesione alla concorrenza.
L’articolo 110 disciplina le offerte anormalmente basse e il relativo subprocedimento di verifica. Il Consiglio di Stato chiarisce che, in assenza di elementi specifici che facciano sospettare l’anomalia, la stazione appaltante non era formalmente obbligata ad avviare il contraddittorio richiesto dalla norma. Detta interpretazione è stata seguita sia dalla Commissione che dal RUP, rendendo legittima la scelta di non attivare ulteriori approfondimenti sulla congruità dell’offerta di Camst.



