Refezione scolastica: legittimità dell'aggiudicazione e criteri di valutazione – conferma della graduatoria e delle valutazioni discrezionali della Commissione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Althea S.r.l. contro la sentenza del TAR Campania che aveva confermato l'aggiudicazione della gara per il servizio di refezione scolastica al Ristorante Lo Scoiattolo S.c.r.l. L'appellante contestava l'attribuzione dei punteggi su alcuni sub-criteri tecnici e denunciava l'incompetenza della Commissione giudicatrice e una disparità di trattamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello, chiarendo che la lex specialis non prevedeva attribuzione di punti per ogni singola certificazione nel sub-criterio "F", che la competenza dei commissari va valutata in chiave sostanziale e che le valutazioni discrezionali della Commissione non erano manifestamente illogiche o arbitrarie. La graduatoria non è stata modificata e le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta in modo sistematico le tre principali doglianze di Althea: 1) la presunta errata attribuzione di punteggi in relazione a specifici sub-criteri tecnici dell'offerta (in particolare il sub-criterio 'F' sulle certificazioni), 2) la supposta incompetenza dei membri della Commissione giudicatrice, 3) la lamentata disparità di trattamento in fase valutativa. Sul primo punto, il Consiglio di Stato ribadisce il fondamentale principio per cui l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere letterale: se la disciplina non stabilisce una ripartizione unitaria dei punti per ciascuna certificazione, non è lecito introdurla attraverso interpretazioni estensive o creative. Per la competenza dei commissari, la giurisprudenza considera sufficiente una competenza omogenea nel settore dell’appalto e non una specializzazione esclusiva e puntuale. In ultimo, le attribuzioni discrete dei punteggi – tipiche dei sub-criteri tecnici – sono sindacabili solo se affette da illogicità manifesta o travisamento dei fatti, non riscontrabili nel caso in esame. Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, l’applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 Codice degli Appalti, che impone di valutare l’effetto concreto di eventuali vizi senza sacrificare il raggiungimento dell'interesse pubblico affidato alla gara.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato nella decisione per sostenere che, anche in presenza di vizi formali nella composizione della Commissione giudicatrice, l’annullamento dell’intera procedura di gara non può essere disposto se non vi sono ripercussioni concrete sulla valutazione delle offerte. Il Consiglio di Stato sottolinea che il buon andamento e l’efficienza della procedura, nella prospettiva del miglior rapporto tra qualità e prezzo, devono prevalere su contestazioni meramente formali e non incidenti sul risultato finale della gara.



