Esclusione da gara per modifica sostanziale dell’offerta relativa al CCNL applicato: rigetto dell’appello del Consorzio SAC contro Autostrade per l’Italia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione del Consorzio Stabile SAC da una gara d’appalto bandita da Autostrade per l’Italia, poiché una consorziata esecutrice aveva dichiarato in offerta di applicare un CCNL diverso da quello richiesto dalla lex specialis e ha cercato di modificarlo con dichiarazioni e impegni successivi. La successiva dichiarazione di equivalenza e l’impegno ad applicare il CCNL richiesto sono stati considerati modifiche sostanziali dell’offerta, non consentite dopo la scadenza del termine di presentazione. Il principio fondamentale di immodificabilità e cristallizzazione dell’offerta, nonché la tutela della par condicio e della trasparenza, sono stati ritenuti prevalenti. L’appello del Consorzio è stato respinto e la sentenza del TAR confermata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio secondo cui il contenuto dell’offerta presentata in gara deve essere chiaro, completo e non modificabile dopo la scadenza del termine di presentazione. Il CCNL applicato ai lavoratori che eseguono l’appalto costituisce un elemento essenziale dell’offerta, poiché incide direttamente sui costi della manodopera e quindi sulla congruità dell’offerta economica. Tentativi successivi di integrare, correggere o modificare il CCNL dichiarato (sia tramite dichiarazioni di equivalenza, sia con impegni individuali o la pretesa modifica soggettiva dell’esecutore) comportano una violazione dell’immodificabilità dell’offerta e alterano la par condicio fra i concorrenti. Il Consiglio di Stato ha precisato anche che il giudizio di equivalenza tra CCNL diversi è riservato alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non rilevata nel caso di specie. La possibilità di modificare la compagine esecutiva (cd. modifica in riduzione) non può essere utilizzata per eludere requisiti essenziali dell’offerta o superare carenze sostanziali. Pertanto, l’esclusione dalla gara è stata ritenuta legittima.



