07/09/2026

Esclusione da Gara d’Appalto per Modifica Sostanziale dell’Offerta e Non Equivalenza dei CCNL Indicato – Conferma della Legittimità da parte del Consiglio di Stato

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dal Consorzio Stabile SAC contro l’esclusione dalla gara indetta da Autostrade per l’Italia per l’ammodernamento di gallerie autostradali. L’esclusione era stata motivata dal fatto che una delle consorziate esecutrici, Car Segnaletica Stradale s.r.l., aveva indicato in offerta l’applicazione di un CCNL (Metalmeccanica) diverso da quello richiesto dalla lex specialis (Edilizia), senza dimostrarne l’equivalenza. Successivamente, la Car Segnaletica aveva tentato di modificare la propria posizione tramite chiarimenti tardivi e dichiarazioni di impegno ad adottare il CCNL richiesto, ma tali modifiche sono state ritenute inammissibili in quanto costituenti una modifica sostanziale dell’offerta, vietata dai principi di parità di trattamento, immodificabilità e trasparenza. Il Consiglio di Stato ha confermato che la valutazione di non equivalenza dei CCNL effettuata dalla stazione appaltante era corretta e insindacabile, salvo vizi evidenti (non ravvisati nel caso di specie), e che le successive dichiarazioni non potevano sanare il vizio originario.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Lazio, ha ribadito che l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) da applicare ai lavoratori è elemento essenziale e vincolante dell’offerta economica in una gara d’appalto. L’operatore può indicare un CCNL diverso da quello richiesto, ma deve dimostrarne l’equivalenza sotto il profilo delle tutele economiche e normative, cosa che non è avvenuta nel caso in esame. I chiarimenti e gli impegni resi dalla consorziata dopo la scadenza dei termini costituiscono modifiche sostanziali dell’offerta, inammissibili anche nell’ambito del soccorso istruttorio, che serve solo a correggere errori formali e non alterazioni sostanziali dell’offerta originaria. La possibilità di modificare ex post soggetti esecutori o condizioni essenziali dell’offerta violerebbe, infatti, il principio di par condicio tra concorrenti, la trasparenza della procedura e la certezza delle regole di gara. Inoltre, la valutazione discrezionale della stazione appaltante circa l’equivalenza dei CCNL è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo vizi macroscopici (inesistenti nella fattispecie). Pertanto, l’esclusione del Consorzio SAC è legittima e la sentenza impugnata viene confermata.