Esclusione da Gara per Modifica Sostanziale dell’Offerta su CCNL Applicato: prevalenza dei principi di immodificabilità e par condicio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione del Consorzio SAC da una gara pubblica indetta da Autostrade per l’Italia S.p.A., avvenuta perché una società consorziata aveva indicato in offerta l’applicazione di un CCNL (Metalmeccanica) difforme rispetto a quello richiesto dalla lex specialis (Edilizia), tentando poi in fase di chiarimenti di modificare la propria posizione. Secondo il Consiglio di Stato, tale modifica, intervenuta dopo la presentazione dell’offerta, è stata correttamente ritenuta illegittima, in quanto costituente una modifica sostanziale dell’offerta iniziale, in violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e della parità di trattamento (par condicio). La sentenza ribadisce che i chiarimenti possono correggere solo carenze formali o documentali, non modifiche sostanziali ai contenuti economici dell’offerta, come l’indicazione del CCNL. Il giudizio di equivalenza tra CCNL resta nell’alveo della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, censurabile solo per evidenti vizi logico-giuridici, qui non emersi.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato riduce la contestazione sulla fase di verifica del CCNL applicato dalla consorziata esecutrice (Car Segnaletica) e sulla possibilità di modificarlo successivamente alla presentazione dell’offerta. La Corte ha chiarito che l’indicazione del CCNL in offerta rappresenta un elemento essenziale, incidenti sui costi della manodopera e quindi sulla concorrenza e la trasparenza della gara. Non è consentito modificare o integrare la scelta contrattuale in fase di soccorso istruttorio o di chiarimenti; qualsiasi correzione postuma relativa a elementi sostanziali dell’offerta comporta una violazione del principio della par condicio e della cristallizzazione delle offerte al momento della scadenza della gara. Il Giudice ha inoltre sottolineato che la valutazione di equivalenza tra diversi CCNL spetta alla Stazione appaltante in quanto discrezionalità tecnica, da sindacare solo in caso di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che in questo caso non sono stati riscontrati. Resta ferma l’importanza del rispetto rigoroso delle regole di gara e della lex specialis, a presidio della trasparenza e della concorrenza nei procedimenti pubblici.



