07/09/2026

Responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per illegittima aggiudicazione in materia di appalti pubblici: limiti oggettivi e oneri probatori

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Abramo Customer Care s.p.a. contro Poste Italiane s.p.a., confermando la sentenza del TAR che aveva negato il diritto al risarcimento per i danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di un lotto di gara. Sebbene la ricorrente sostenesse che la responsabilità risarcitoria della stazione appaltante sia oggettiva e prescinda dalla colpa, il Consiglio di Stato ritiene che, anche in tale ambito, debbano sussistere la causalità tra condotta e danno e l’assenza di una causa di giustificazione per l’azione amministrativa. Nel caso concreto, Poste Italiane aveva agito conformemente alle pronunce giurisdizionali e ogni eventuale responsabilità era esclusa. Inoltre, la società ricorrente non ha fornito prove sufficienti del danno subito.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce che, pur nell’ambito della responsabilità oggettiva prevista per le gare pubbliche (dettata da esigenze di tutela degli operatori e di effettività del rimedio risarcitorio), la sussistenza del danno e il nesso causale tra la condotta della pubblica amministrazione e il pregiudizio lamentato devono essere rigorosamente accertati. In particolare, non si configura responsabilità della stazione appaltante se questa ha agito in esecuzione di una sentenza che aveva temporaneamente riassegnato la gara ad altro concorrente, specie se il comportamento era giustificato dall’esecutività del provvedimento giurisdizionale. Il Consiglio di Stato ribadisce poi che il mero fatto che un concorrente sia stato illegittimamente escluso non basta per il risarcimento: occorre provare il danno in concreto e dimostrare che non vi sia stata compensazione tramite altri incarichi o che le risorse non siano state riutilizzate (principio dell’aliunde perceptum vel percipiendum).