Esclusione dalla gara per mancata Offerta di Gestione Informativa e verifica dell’anomalia dell’offerta: rigetto dell’appello contro l’aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’RTI Riccesi avverso la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva confermato l’aggiudicazione a I.T.I. Impresa Generale della gara per lavori di riqualificazione energetica di una casa dello studente a Trieste. L’appello sosteneva l’illegittimità della mancata esclusione di I.T.I. per non aver presentato, in sede di offerta, l’Offerta di Gestione Informativa (OGI) e denunciava presunte carenze nella verifica dell’anomalia del costo della manodopera. Il Consiglio di Stato ha confermato che né la normativa vigente al momento della gara, né la lex specialis, imponevano l’obbligo di presentazione dell’OGI in fase di gara. Inoltre, la verifica dell’anomalia dell’offerta di I.T.I. era stata svolta correttamente, in assenza di ribassi sui costi della manodopera. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha esaminato le doglianze dell’appellante, secondo cui la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver prodotto l’Offerta di Gestione Informativa e per presunte irregolarità nel calcolo dei costi della manodopera. La decisione chiarisce che per la gara in esame non era vigente l’obbligo di adozione della metodologia BIM, né risultava dall’art. 34 del Disciplinare l’obbligo di inserire l’OGI nell’offerta tecnica, a pena di esclusione. Anche la disciplina attuativa e le Linee Guida MIT non prevedevano tale obbligo per gare bandite prima del 1 gennaio 2025. La mancata presentazione dell’OGI non generava quindi alcun indebito vantaggio concorrenziale o violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Quanto alla verifica dell’anomalia dell’offerta, l’organo giudicante ha rilevato che la procedura seguita dalla Stazione appaltante era conforme alle previsioni dell’art. 110 cod. appalti: l’offerta di I.T.I. non presentava ribassi sui costi della manodopera rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante e la valutazione della sostenibilità economica dell’offerta era dettagliata e non viziata. Il Collegio, dunque, ha respinto tutte le censure, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio dell’accesso al mercato e della concorrenza è richiamato per affermare che la mancata presentazione dell’OGI, non espressamente imposta dalla normativa né dalla lex specialis, non viola di per sé la concorrenza, la parità di trattamento e il principio di non discriminazione, dal momento che l’obbligo non era previsto e la mancata produzione del documento non ha conferito vantaggi indebiti all’aggiudicataria.
Invocato dalle parti appellanti a proposito dei livelli e contenuti della progettazione e dei costi della manodopera, viene richiamato dal Collegio che, nel caso concreto, ai sensi dell’art. 41, comma 14, il costo della manodopera deve essere almeno pari a quello determinato dalla Stazione appaltante. Poiché l’offerta di I.T.I. ha rispettato questo parametro, senza alcun ribasso, non era necessario fornire ulteriori giustificazioni analitiche sulla ripartizione interna delle voci di costo.
Richiamato per stabilire che la verifica di anomalia dell’offerta è una valutazione globale sulla sostenibilità economica e non un controllo atomistico su ogni singola voce di costo. Nel caso in esame, la Stazione appaltante ha correttamente esercitato la propria discrezionalità, attivato il contraddittorio e accertato che non vi erano ribassi sospetti sui costi della manodopera, rendendo così infondate le contestazioni sulle presunte carenze istruttorie e motivazionali.



