07/11/2025

Illegittimità della strutturazione verticale del Rti e requisiti di partecipazione: rigetto degli appelli in una gara per il servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli sequestrati

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha rigettato l'appello principale e gli appelli incidentali proposti in relazione alla gara pubblica per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli sequestrati nella provincia di Salerno, confermando la legittimità dell'aggiudicazione in favore del raggruppamento guidato da Agosto s.r.l. La sentenza ha chiarito che la lex specialis consentiva la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (Rti) anche se ciascun componente svolgeva solo alcune delle attività oggetto del servizio (recupero, custodia, acquisto), purché il raggruppamento nel suo insieme possedesse i requisiti richiesti. Sono state ritenute infondate le censure relative alla presunta illegittimità della struttura del Rti, alla carenza di idoneità professionale delle imprese, alla sottostima dei costi della manodopera e ai presunti vizi nella verbalizzazione delle sedute di commissione o nelle garanzie offerte.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la lex specialis della gara prevedesse un servizio unitario ma articolato in più attività, che potevano essere suddivise tra i membri di un Rti senza per questo configurare una struttura di tipo verticale non consentita. Di conseguenza, i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale andavano valutati con riferimento alle attività concretamente svolte da ciascun componente del Rti, non a tutte le attività dell'appalto. Non è stata accolta la doglianza relativa alla sottostima dei costi della manodopera, sia per la mancanza di una soglia minima oraria nella lex specialis, sia perché non vi era stata contestazione di anomalia dell’offerta. Altre censure – su requisiti delle aree di deposito, garanzie e verbalizzazione – sono state ritenute infondate o irrilevanti. Gli appelli incidentali volti a contestare la posizione degli altri concorrenti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. È stata disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti. La decisione riafferma il carattere fondamentale delle regole fissate dalla lex specialis e l’importanza di una lettura sistematica e conforme con la normativa in tema di partecipazione a gare pubbliche.