07/11/2025

Legittimità dell’annullamento in autotutela della gara per lavori di manutenzione demaniale: la tutela della concorrenza e la discrezionalità della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto le domande di annullamento presentate da due società avverso il provvedimento del Ministero della Difesa che, in autotutela, aveva annullato l’intera procedura di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il ricorso era stato proposto dopo l’esclusione delle società per presunti collegamenti sostanziali e pericoli di collusione, e contro ulteriori atti di segnalazione all’Anac. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente esercitato il potere di autotutela per tutelare il principio di concorrenza e l’efficienza della spesa pubblica, anche in presenza di un ‘pericolo’ di lesione della concorrenza, ritenuto sufficiente ai fini dell’annullamento della gara. Tutte le ulteriori domande, comprese quelle relative ai provvedimenti escludenti e alle segnalazioni Anac, sono state dichiarate improcedibili, in quanto superate dal ritiro dell’intera procedura di gara. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra sul provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha ritirato in autotutela una gara d’appalto molto articolata, suddivisa in lotti, per lavori su immobili demaniali. Due società erano state escluse per presunti indici di collegamento riconducibili a un unico centro decisionale e per rischi di collusione. Inizialmente il TAR aveva accolto i ricorsi delle società solo per difetto di contraddittorio, ma dopo la riedizione del procedimento, la stazione appaltante ha confermato le esclusioni e poi ritirato l’intera gara per gravi anomalie e illiceità, soprattutto in relazione alla tutela del principio della concorrenza. In giudizio, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il provvedimento di ritiro (annullamento in autotutela) rientra nella discrezionalità amministrativa, rafforzata dagli obblighi costituzionali e comunitari di assicurare una spesa pubblica efficiente e una procedura competitiva e trasparente. A tal fine è sufficiente il rischio (‘pericolo’) di lesione della concorrenza, non essendo richiesto un danno già manifestatosi. Il Consiglio di Stato evidenzia che il ritiro dell’intera gara non richiede la stessa istruttoria rigorosa delle esclusioni individuali, poiché l’interesse pubblico generale (ad es., la tutela della concorrenza e dell’efficienza della spesa) può prevalere sull’affidamento delle singole imprese, specie laddove tali affidamenti non siano incolpevoli o siano stati compromessi da comportamenti degli stessi operatori. Il ritiro della gara rende di conseguenza improcedibili tutte le domande relative agli atti presupposti (esclusioni, segnalazioni all’Anac), in quanto la procedura sottostante non esiste più. La sentenza richiama principi unionali e nazionali relativi all’autotutela, alla concorrenza e all’affidamento. La complessità e novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese.