07/11/2025

Esclusione da gara d’appalto per grave illecito professionale e potere di rivalutazione della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione di una società di vigilanza da una gara d’appalto indetta dalla Regione Sardegna per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata. L’esclusione, avvenuta dopo un’iniziale ammissione, è stata motivata dalla sussistenza di un grave illecito professionale, accertato in relazione al rinvio a giudizio di alcuni amministratori della società per reati attinenti proprio ai servizi oggetto dell’appalto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la condotta della stazione appaltante, che, fino all’aggiudicazione, può riesaminare ed eventualmente revocare l’ammissione dei concorrenti alla luce di fatti gravi, anche già noti ma rivalutati, purché adeguatamente motivati. L’appello della società è stato quindi respinto, con condanna alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La pronuncia afferma il principio secondo cui la stazione appaltante mantiene, fino all’aggiudicazione definitiva, il potere di riesaminare la posizione dei concorrenti e di escludere un operatore economico qualora emergano elementi che integrano una causa di esclusione, come il grave illecito professionale. È irrilevante che la causa di esclusione sia fondata su fatti già noti al momento dell’ammissione se la successiva istruttoria porta a una diversa valutazione, purché la motivazione della revoca/ammissione sia congrua e dettagliata. Nel caso concreto, la Regione ha basato l’esclusione sul rinvio a giudizio per frode e truffa dei vertici aziendali, fatti direttamente attinenti ad altri appalti regionali e quindi sintomatici di inaffidabilità, come richiesto dalle norme del Codice dei contratti pubblici. Anche il mancato avvio di misure di self-cleaning da parte dell’impresa costituisce conferma dell’inaffidabilità. Non rilevano né l’eventuale rating di legalità né la mancanza di contestazioni durante la vigenza di altri contratti: ai fini dell’affidamento la valutazione è autonoma e finalizzata a preservare la fiducia nell’affidabilità dei contraenti pubblici. La sentenza ribadisce dunque la discrezionalità tecnica dell’amministrazione sulle cause di esclusione e la necessità di una motivazione articolata, confermando la centralità della tutela dell’interesse pubblico all’affidabilità degli appaltatori.