07/11/2025
Art. 1Art. 41Art. 108

Aggiudicazione degli appalti: inammissibilità del ricorso per carenza della prova di resistenza e tardività delle censure contro la legge di gara

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società GSN s.r.l. e della Regione Campania contro la sentenza del TAR Campania che aveva parzialmente accolto il ricorso della ditta La Pulita & Service s.c.a.r.l. riguardante una gara per servizi di facchinaggio della Regione Campania. La sentenza del TAR è stata riformata integralmente e il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza necessaria a dimostrare un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’aggiudicazione (ossia la possibilità di ottenere una migliore posizione in graduatoria), e ha ritenuto irricevibile la censura contro la legge di gara, in quanto proposta tardivamente rispetto ai termini previsti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull'assenza di un interesse concreto e attuale da parte di La Pulita & Service s.c.a.r.l., la quale, a causa di un errore nel calcolo della propria offerta economica, non ha potuto dimostrare che, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe conseguito una posizione migliore in graduatoria (prova di resistenza). Di conseguenza, il ricorso avverso l'aggiudicazione è inammissibile. Inoltre, la censura contro la legge di gara (lex specialis), avanzata in via subordinata dalla ricorrente, è stata dichiarata irricevibile perché la doglianza relativa all’illegittimità della lex specialis doveva essere proposta entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, trattandosi di una contestazione su un vizio macroscopico della disciplina di gara. Non avendolo fatto tempestivamente, tale motivo è stato dichiarato irricevibile. In conclusione, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza di primo grado, ritenendo inammissibili i motivi sollevati da La Pulita & Service, e ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio data la complessità delle questioni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L'articolo 1 è stato richiamato dalla ricorrente per supportare l’interpretazione secondo cui la stazione appaltante dovrebbe privilegiare il risultato e la correttezza della competizione. Tuttavia, il Consiglio di Stato sottolinea che il mero interesse al rispetto della legalità (correttezza della competizione) non è sufficiente a fondare un ricorso: occorre invece un interesse concreto e attuale, cioè un’utilità pratica immediata per il ricorrente.

Articolo 41

L’articolo 41 è stato citato per la questione centrale del giudizio, cioè la ribassabilità o meno dei costi della manodopera nell’ambito delle offerte economiche. La ricorrente ne lamentava la violazione da parte della lex specialis. Tuttavia, il Consiglio di Stato non si pronuncia nel merito interpretativo di questo articolo perché dichiara inammissibile e irricevibile il ricorso: il vizio lamentato doveva essere contestato subito (entro 30 giorni), non successivamente.

Articolo 108

Rilevante per i criteri di aggiudicazione dell’appalto, l’articolo 108 è stato invocato per sostenere la necessità di attribuire i punteggi dell’offerta economica considerando anche il ribasso sui costi della manodopera. Il Consiglio di Stato, tuttavia, dichiara irricevibile la censura attinente a un’ipotetica violazione di tale articolo nella lex specialis, per tardività della contestazione rispetto alla pubblicazione del bando.

Articoli di riferimento