08/01/2026

Affidamento dell'appalto integrato per il porto di Barletta: legittimità dell'aggiudicazione e limiti del sindacato giurisdizionale su valutazioni tecnico-discrezionali

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese secondo classificato nella gara per i lavori al porto di Barletta, confermando la sentenza del TAR Puglia che aveva giudicato legittima l'aggiudicazione disposta in favore del primo RTI. I giudici hanno stabilito che la lex specialis non imponeva l'allegazione documentale della disponibilità delle aree di cantiere in sede di offerta, trattandosi di requisito da valutare in fase esecutiva e non partecipativa. Inoltre, la valutazione dell'offerta tecnica e della sua sostenibilità economica rimane riservata all'ampia discrezionalità della stazione appaltante, insindacabile salvo evidenti errori, che non sono stati riscontrati. Anche le doglianze su presunte anomalie dell'offerta e cause di esclusione legate a procedimenti penali, non specificamente previste dalla legge, sono state respinte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su tre pilastri: (1) la lex specialis di gara non richiedeva che i concorrenti allegassero, a pena di esclusione, documentazione attestante il titolo di disponibilità delle aree di cantiere, ma si limitava a chiedere una garanzia generica in relazione a tale disponibilità, considerata rilevante nella successiva fase di esecuzione del contratto, non come requisito di partecipazione. (2) La valutazione dell’anomalia dell’offerta, inclusa la sostenibilità economica e le modalità di trasporto e lavorazione, costituisce materia riservata alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante: il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico, che non sono stati riscontrati nel caso di specie dopo l’analisi delle giustificazioni fornite. (3) Le cause di esclusione per pregiudizi penali a carico di soggetti legati alle società partecipanti possono essere solo quelle tipizzate dalla normativa vigente e non possono essere estese analogicamente a soggetti diversi (come il socio unico del socio unico della mandante). Ne consegue la conferma della legittimità dell’aggiudicazione, in quanto tutte le contestazioni si sono rivelate infondate o comunque non tali da incidere sulle valutazioni discrezionali e sulle regole di gara.