08/04/2026

Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli sequestrati: chiarimenti su requisiti ambientali e modalità di indicazione dei costi nelle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Prefettura di Foggia e dell’Agenzia del Demanio contro la sentenza del TAR Puglia che aveva escluso il raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) Ceruolo dall’aggiudicazione di un appalto per la mancata presentazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il Consiglio ha chiarito che tale autorizzazione era richiesta solo agli operatori che svolgevano anche attività di demolizione/rottamazione, attività che non costituiva oggetto principale dell’appalto e che l’RTI Ceruolo non svolgeva direttamente. Ha inoltre confermato che l’assenza di indicazione separata dei costi di manodopera e sicurezza in offerta non comportava l’esclusione, poiché il modello di gara non consentiva materialmente di inserirli. Gli altri motivi di ricorso incidentale sono stati respinti per carenza di elementi concreti o per l’ambito riservato alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante. In conclusione, è stata confermata l’aggiudicazione in favore dell’RTI Ceruolo.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce che, nell’ambito di procedure di gara pubbliche, devono essere interpretati rigorosamente i requisiti richiesti dalla disciplina di gara in relazione alle attività effettivamente oggetto dell’appalto. Nel caso specifico, l’AUA era necessaria solo per le imprese che svolgevano demolizione/rottamazione, mentre l’appalto riguardava esclusivamente il recupero, la custodia e l’acquisto dei veicoli. La sentenza si sofferma anche sulla regola generale dell’esclusione automatica per la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, ma ritiene che questa non si applichi se la piattaforma di gara non consente la comunicazione di tali dati, tutelando così il legittimo affidamento dei concorrenti. Gli altri motivi di esclusione sono rigettati per mancanza di rilievo concreto rispetto alla normativa e per il principio di tassatività delle cause di esclusione, oltre che per la preminenza della discrezionalità della PA nelle valutazioni tecniche, sindacabile solo per manifesta illogicità. La sentenza ribadisce i principi di massima partecipazione alle gare e di interpretazione restrittiva delle cause di esclusione.